Messa alla prova: diniego per mancata presa di coscienza e programma inidoneo (Cass. pen. Sez. III n. 13566 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudizio di ammissione è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, che valuta l’idoneità del programma trattamentale proposto e formula una prognosi di esclusione della recidiva sulla base dei parametri dell’art. 133 cod. pen. Tale valutazione, se sorretta da motivazione adeguata, è insindacabile in sede di legittimità. Le censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura degli elementi di merito, senza dimostrare vizi logici o travisamenti, sono inammissibili perché non consentite nel giudizio di cassazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 25 giugno 2024, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’imputato avverso la condanna inflitta dal Tribunale di Lecco per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 1 legge n. 475 del 1925. La condotta contestata consisteva nell’aver utilizzato, durante l’esame per il conseguimento della patente di guida, un sistema di trasmissione e ricezione audio per ottenere suggerimenti utili a superare il test informatizzato.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, entrambi incentrati sul rigetto dell’istanza di messa alla prova ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen. Con il primo motivo ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, per non aver considerato i documenti prodotti, tra cui la copia della patente frattanto conseguita. Con il secondo ha censurato gli argomenti posti a fondamento del diniego — gravità della condotta, intensità del dolo, assenza di prognosi favorevole — ritenendoli contraddittori rispetto all’applicazione di una pena prossima al minimo edittale e al riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ricostruito in premessa i principi consolidati sulla messa alla prova, richiamando le Sezioni Unite n. 36272 del 31/03/2016. Secondo tale indirizzo, l’istituto realizza una rinuncia statuale alla potestà punitiva, condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata, e persegue scopi special-preventivi in funzione della risocializzazione del soggetto.

Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che il giudizio effettivo di ammissione resta riservato alla valutazione del giudice circa l’idoneità del programma trattamentale e la prognosi di esclusione della recidiva, da compiersi secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen., che attengono alla gravità del reato, desunta dalla condotta, dall’entità del danno o del pericolo e dall’intensità del dolo o dal grado della colpa. È in questa fase che assume rilievo concreto la gravità dell’illecito.

La giurisprudenza successiva, richiamata dalla Corte (Sez. VI n. 37346 del 14/09/2022; Sez. III n. 23934 del 11/04/2024), ha precisato che l’ammissione è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito sulla possibilità di rieducazione e di inserimento sociale dell’interessato. Si tratta di un giudizio prognostico insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha confermato il diniego sul rilievo della mancanza di qualsiasi consapevolezza dell’illiceità e del disvalore della condotta, desunta dalla relazione dell’indagine socio-familiare, dell’assenza di reale volontà di riabilitazione, del carattere utilitaristico e opportunistico dell’istanza e dell’inidoneità del programma, privo di connessione con il reato ascritto. La motivazione è stata giudicata idonea a giustificare il diniego, avendo evidenziato in modo chiaro gli indici rilevanti.

Il ricorrente ha censurato tali valutazioni solo sul piano del merito, contrapponendone una alternativa a quella concorde e non manifestamente illogica dei giudici di merito, senza considerare in modo critico quanto esposto sull’inidoneità del programma. Tali censure sono state ritenute generiche e non consentite nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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