Reati tributari: il profitto della sottrazione fraudolenta è autonomo da quello dell’omesso versamento, niente doppio sequestro (Cass. pen. 1643/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 1643/2026, camera di consiglio del 20 novembre 2025 (R.G.N. 21071/2025) — Presidente Vito Di Nicola, Relatore Vittorio Pazienza.
Il principio di diritto
“in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, non va individuato nell’ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, bensì nella somma di denaro la cui sottrazione all’Erario viene perseguita attraverso l’atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere”.
Il fatto
Gli amministratori di fatto di una s.r.l., indagati per omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000, capo A) e per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, capo B, realizzata cedendo rami d’azienda a due società di nuova costituzione), chiedevano il dissequestro dei beni loro sequestrati per equivalente a fini di confisca. Il Tribunale di Mantova, in sede di appello cautelare (art. 322-bis cod. proc. pen.), rigettava. La difesa sosteneva l’esistenza di un unico sequestro relativo a entrambi i reati, sicché la rideterminazione del profitto confiscabile per l’art. 11 (disposta in sede di rinvio) avrebbe dovuto ridurre anche il vincolo per l’art. 10-bis.
La motivazione
I ricorsi sono infondati. Il decreto genetico distingueva nettamente i due vincoli: il sequestro a confisca diretta del profitto dell’omesso versamento a carico della società contribuente; quello per la sottrazione fraudolenta a carico delle società beneficiarie dei conferimenti. La rideterminazione in sede di rinvio, seguita ai ricorsi delle sole società beneficiarie, riguardava perciò il solo reato dell’art. 11. Lo conferma la sentenza n. 33528/2025 della Quarta Sezione, che ha chiarito come la somma “stornata” si riferisse al capo A e non potesse far parte della garanzia per il capo B. Non vi è quindi alcun “doppio” sequestro della stessa imposta: i due profitti sono distinti. La Corte nega la rimessione alle Sezioni Unite e disattende la tesi minoritaria (Sez. 6, n. 12084/2023, Cellino) secondo cui l’estinzione del debito tributario farebbe venir meno il sequestro per l’art. 11, che condurrebbe a effetti non dissuasivi. Il profitto dell’art. 11 va parametrato al valore dei beni idonei a fungere da garanzia per l’Erario, nel rispetto della proporzionalità (Sez. 3, n. 28725/2024, Birindelli), senza sovrapporlo al profitto del reato tributario sottostante. Le censure sulle modalità esecutive del sequestro sono inammissibili: non sono né appellabili né ricorribili per cassazione, ma vanno proposte in sede di incidente di esecuzione.
Implicazioni pratiche
Nei reati tributari, il sequestro (anche per equivalente) per la sottrazione fraudolenta ex art. 11 è autonomo rispetto a quello per l’omesso versamento ex art. 10-bis: i due profitti non si sovrappongono, sicché ridurre l’uno non comprime l’altro e non si configura un doppio vincolo illegittimo sulla medesima imposta. Il profitto dell’art. 11 è la somma la cui sottrazione all’Erario è perseguita con gli atti fraudolenti, parametrata al valore dei beni-garanzia (proporzionalità), non il debito rimasto inadempiuto. Secondo questo orientamento, l’estinzione del debito tributario non scioglie di per sé il sequestro per l’art. 11. Sul piano processuale, le contestazioni sulle modalità esecutive del sequestro passano per l’incidente di esecuzione, non per appello o cassazione. Esito: ricorsi rigettati, con condanna alle spese.
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