Riabilitazione: inammissibilità de plano dichiarata dal solo Presidente e nullità dell’organo giudicante (Cass. pen. Sez. 1 n. 18206 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., la competenza a provvedere sulla richiesta di riabilitazione spetta al Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale, il quale procede nelle forme di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., emettendo un provvedimento de plano avverso cui è proponibile esclusivamente opposizione davanti al medesimo giudice. Tale rimedio deve essere esperito anche nel caso di pronuncia di inammissibilità dell’istanza, in deroga alla regola generale dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che prevede il ricorso per cassazione. Il provvedimento di inammissibilità emesso dal solo Presidente del Tribunale di sorveglianza, anziché dall’organo collegiale, è affetto da nullità per violazione delle norme sulla costituzione del giudice; in tale ipotesi non è applicabile il principio del favor impugnationis e di conservazione degli atti, poiché la riqualificazione dell’impugnazione in opposizione presuppone l’identità tra l’organo che ha emesso il provvedimento e quello cui l’opposizione andrebbe rivolta. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del decreto con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza di riabilitazione. Con decreto dell’agosto 2025, il Presidente del Tribunale di sorveglianza dichiarava l’istanza inammissibile, ritenendo non ancora decorso il triennio di cui all’art. 179 cod. pen. dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Avverso tale decreto, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 624 e 548 cod. proc. pen.: il termine per la riabilitazione doveva decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito la responsabilità e la pena, e non dal successivo giudicato sulle sole pene accessorie.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il sistema dei rimedi esperibili avverso i provvedimenti in materia di riabilitazione. Richiamato il disposto dell’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., che attribuisce al Tribunale di sorveglianza la competenza a decidere nelle forme dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., la Corte ha precisato che avverso il provvedimento de plano è proponibile solo opposizione davanti al medesimo giudice, anche quando si tratti di una pronuncia di inammissibilità.
Tale conclusione si fonda sulla distinzione tra i due riti delinea nella fase esecutiva: quello di cui all’art. 666 cod. proc. pen., che sfocia in un’ordinanza ricorribile per cassazione, e quello di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede la pronuncia de plano e la successiva opposizione. In assenza di una diversa previsione, ha osservato la Corte, il mezzo dell’opposizione deve ritenersi esperibile anche contro la declaratoria di inammissibilità.
La Corte ha poi ricordato il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza emessa de plano deve essere qualificato come opposizione, in applicazione del favor impugnationis e della conservazione degli atti giuridici.
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha rilevato una peculiarità ostativa: il provvedimento di inammissibilità non era stato emesso dal Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale, bensì dal solo Presidente del Tribunale di sorveglianza, in violazione delle norme sulla costituzione dell’organo giudicante. In tale evenienza, ha precisato la Corte, non è possibile procedere alla riqualificazione dell’impugnazione in opposizione, poiché tale soluzione presuppone l’identità tra l’organo che ha emesso il provvedimento e quello a cui l’opposizione deve essere rivolta.
Ne consegue, ha concluso la Corte, l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze perché provveda sull’istanza.
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Nota della Redazione
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