Confisca ed esecuzione: opposizione decisa de plano è nulla (Cass. pen. Sez. III n. 6576 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata fissazione dell’udienza camerale da parte del giudice dell’esecuzione, chiamato a decidere l’opposizione avverso il provvedimento che respinge la richiesta di revoca della confisca, integra nullità assoluta del provvedimento emesso per violazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. Il contraddittorio deve essere assicurato a tutte le parti nella sede processuale in cui è previsto, perché afferisce alla discussione delle questioni di fatto e di diritto introdotte dall’opposizione. L’opposizione in sede esecutiva non ha natura di impugnazione, ma di istanza diretta al medesimo giudice per introdurre il contraddittorio e ottenere una decisione più meditata. Il provvedimento affetto da tale nullità va annullato con rinvio, e non senza rinvio.
Il Fatto
Con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice aveva disposto la confisca di somme di denaro ai sensi degli artt. 322-ter e 640-quater cod. pen. Il condannato chiedeva la revoca parziale del provvedimento ablativo. La richiesta veniva respinta e, avverso quel diniego, l’interessato proponeva opposizione ex artt. 667 e 676 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’opposizione con ordinanza del 30 luglio 2024, senza fissare l’udienza camerale.
Contro tale ordinanza l’imputato, tramite il difensore, ricorreva per cassazione, deducendo un unico motivo: la violazione degli artt. 178, 179, 666 e 667 cod. proc. pen., per essere stata l’opposizione decisa in assenza di contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e ne dichiara la fondatezza. Il punto di partenza è inequivocabile: la scelta di non procedere alla fissazione della trattazione dell’opposizione in udienza camerale è contraria alla legge processuale. L’omessa fissazione dell’udienza camerale da parte del giudice dell’esecuzione costituisce causa di nullità del provvedimento successivamente emesso.
Il contraddittorio, osserva la Corte, deve essere garantito a tutte le parti nella sede processuale in cui è previsto, poiché esso attiene alla discussione delle questioni di fatto e di diritto che scaturiscono dall’opposizione proposta. Non si tratta di un adempimento formale, ma del momento in cui il giudice è posto in condizione di decidere consapevolmente.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione in materia di confisca, emessa irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. ovvero de plano ai sensi del successivo art. 667, comma 4, l’unico rimedio previsto è l’opposizione davanti allo stesso giudice. Ne deriva che l’eventuale ricorso per cassazione erroneamente promosso deve essere riqualificato come opposizione. Vengono in rilievo, tra le altre, Sez. 1 n. 36231 del 2007, Sez. 3 n. 48495 del 2013, Sez. 3 n. 49317 del 2015 e Sez. 2 n. 12899 del 2022.
La garanzia dell’opposizione è sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo sia stato adottato all’esito di una procedura in contraddittorio, perché ciò assicura in concreto una doppia valutazione nel merito, a tutela della compatibilità costituzionale del procedimento (Sez. 1 n. 52058 del 2014). La Corte richiama poi la definizione delle Sezioni Unite n. 3026 del 2001: l’opposizione esecutiva non è impugnazione, ma istanza diretta al medesimo giudice per introdurre il contraddittorio e ottenere una decisione frutto del dibattito dialettico.
Quanto all’esito, la Corte chiarisce che deve disporsi l’annullamento con rinvio nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. per violazione del contraddittorio (Sez. 1 n. 15636 del 2023; Sez. 1 n. 21826 del 2020). L’ordinanza è quindi annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica, perché fissi l’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. e decida nel contraddittorio delle parti.
Nota della Redazione
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