Nessuna aggravante di più persone riunite se il correo è fuggito (Cass. pen. Sez. II n. 26385 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di rapina impropria non sussiste la circostanza aggravante del numero delle persone riunite quando uno dei correi, sorpreso subito dopo la consumazione del furto, opponga resistenza per sottrarsi all’arresto dopo che il complice si sia già dato alla fuga. L’aggravante richiede un disvalore aggiuntivo che si sostanzia nell’ulteriore intimidazione per la persona offesa, dovuta alla percezione della compresenza dei correi, ovvero nella maggiore possibilità di riuscita dell’azione per l’essere i concorrenti riuniti. Se la violenza è esercitata dal solo imputato, dopo il dileguarsi del correo, tale disvalore è assente e l’aggravante non può essere configurata.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Novara, con conferma della Corte d’appello di Torino, per il delitto di concorso in rapina aggravata dall’uso di un’arma impropria e dalle più persone riunite. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tra cui la violazione di legge in punto di qualificazione giuridica del fatto, il vizio di motivazione sul diniego della lieve entità e la contestazione dell’aggravante delle più persone riunite.

Il Pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. La difesa ha insistito per l’accoglimento. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduceva la riconduzione del fatto al furto aggravato, è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che l’uso della mazza da baseball è stato ricondotto al sopraggiungere della persona offesa, il cui intervento era volto a interrompere l’azione predatoria, nonché all’intento di darsi alla fuga: ne integra il delitto di rapina impropria.

Il secondo motivo, relativo al diniego dell’attenuante della lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86/2024, è stato parimenti ritenuto manifestamente infondato. Gli elementi addotti dalla difesa — l’esiguità della refurtiva, la giovane età e la condizione di indigenza — sono stati motivatamente ritenuti recessivi rispetto ai plurimi indici di disvalore: l’introduzione notturna nel negozio, l’effrazione della porta, l’uso della mazza per minacciare la persona offesa sopraggiunta e la dotazione di strumenti atti allo scasso. Tali indici sono stati ritenuti continenti con la previsione conseguente all’intervento additivo della Corte costituzionale, che ha dato rilievo alla natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell’azione.

Il terzo motivo è stato invece accolto. Dalla lettura della sentenza del Gup del Tribunale di Novara risulta che la violenza venne esercitata dal ricorrente contro la persona offesa dopo che il correo si era già dileguato. La condotta non si nutre, pertanto, di alcun disvalore aggiuntivo proprio dell’aggravante contestata, costituito dall’ulteriore intimidazione per la persona offesa dovuta alla percezione della compresenza dei correi, ovvero dalla maggiore possibilità di riuscita dell’azione conseguente all’essere i concorrenti “riuniti”.

La Corte ha richiamato il principio enunciato in materia, di cui la sentenza impugnata non aveva fatto corretta applicazione, secondo cui nel delitto di rapina impropria non sussiste la circostanza aggravante del numero delle persone riunite quando uno dei correi, sorpreso subito dopo aver consumato il reato, opponga resistenza dopo che il complice sia riuscito a darsi alla fuga (Sez. II n. 3423 del 25.03.1986; Sez. II n. 40772 del 19.07.2018).

Il quarto motivo, sul trattamento sanzionatorio, è rimasto assorbito. La sentenza è stata annullata limitatamente alla configurazione dell’aggravante delle più persone riunite, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino; nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l’affermazione di responsabilità irrevocabile.

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Nota della Redazione

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