Confisca estera eseguibile in Italia e onere di indicare la Corte competente (Cass. pen. Sez. VI n. 7342 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di incompetenza territoriale per il riconoscimento di una sentenza penale straniera non è inammissibile per genericità quando il condannato sia nato all’estero, poiché in tal caso l’unico criterio alternativo esperibile è quello residuale della Corte di appello di Roma, ai sensi dell’art. 731, comma 1, cod. proc. pen. La regola suppletiva di competenza non esime la parte dall’onere di indicare il giudice ritenuto competente, ma rende sufficiente l’indicazione dell’ufficio che la legge individua in via sussidiaria. È inoltre affetta da mancanza di motivazione la statuizione che afferma apoditticamente l’inscindibilità del provvedimento di confisca quanto alle posizioni di più condannati, senza chiarire perché la competenza sia radicata in ragione della residenza di uno solo di essi.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona ha riconosciuto, ai fini dell’esecuzione in Italia, i provvedimenti di confisca disposti da una sentenza del Tribunale della Repubblica di San Marino del 22 luglio 2020 nei confronti di due condannati, ordinandone l’esecuzione.
Il difensore di uno dei due propone ricorso per cassazione. Deduca l’inosservanza dell’art. 731, comma 1, cod. proc. pen., perché la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di incompetenza sul rilievo che il condannato non aveva indicato la diversa Corte di appello competente. Il ricorrente, nato all’estero, invoca il criterio residuale che radica la competenza presso la Corte di appello di Roma e contesta l’inscindibilità delle posizioni, affermata senza motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso nei limiti precisati. In via preliminare, ritiene corretto l’individuazione del giudice italiano competente, poiché la richiesta di esecuzione della confisca estera mira al riconoscimento di sentenze penali straniere ai sensi degli artt. 730 e 731 cod. proc. pen. e dell’art. 23 della Convenzione di Varsavia del 16 maggio 2005. Esclude invece l’applicazione della legge n. 51/2024, entrata in vigore il 19 aprile 2024 e dunque successiva alla ricezione della richiesta da parte dell’autorità giudiziaria estera.
Nel merito, la Corte esamina il duplice rilievo su cui la Corte di appello ha fondato il rigetto dell’eccezione di incompetenza: la mancata indicazione di una diversa Corte competente e la non scindibilità del provvedimento quanto alle posizioni dei due condannati.
Quanto al primo profilo, si richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui è inammissibile per genericità l’eccezione di incompetenza territoriale che non contenga l’indicazione del diverso giudice prospettato come competente (Sez. II n. 12071 del 19.12.2014; conf. Sez. III n. 37141 del 09.09.2021). La previsione di una regola suppletiva non esime la parte dall’onere di indicare il giudice ritenuto competente. Nel caso concreto, però, essendo il ricorrente nato all’estero, l’unico criterio alternativo applicabile è quello residuale che fonda la competenza della Corte di appello di Roma: l’eccezione, pertanto, non poteva essere dichiarata inammissibile per aspecificità.
Quanto al secondo profilo, la Corte rileva che i giudici di appello hanno affermato apoditticamente l’inscindibilità del provvedimento di confisca, senza motivare tale statuizione né chiarire perché la competenza dovesse radicarsi in ragione della residenza di uno dei condannati e non del luogo di nascita dell’altro.
Dall’esame diretto degli atti — ammesso in sede di legittimità quando si censura una violazione della legge processuale (Sez. Un. n. 42792 del 31.10.2001) — emerge che le confische per equivalente disposte nei confronti dei due condannati ammontano rispettivamente a euro 381.574,30 e euro 15.680,00, e che l’ablazione non ha ad oggetto un bene indivisibile. La sentenza impugnata è quindi annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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