Fatture per appalto simulato e detrazione IVA nel reato di dichiarazione fraudolenta (Cass. pen. Sez. III n. 23735 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 l’utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un appalto di servizi che costituisca lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera. Si tratta di un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso, con significative conseguenze di rilievo fiscale. La nullità del contratto di somministrazione irregolare schermato dall’appalto comporta che la società che ne ha fatto uso non ha diritto alla detrazione IVA né dei costi ai fini IRAP. In sede di legittimità, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 05.03.2026, annullava il decreto di sequestro per equivalente preordinato alla confisca dei beni personali dell’indagata per difetto di motivazione sul periculum in mora, disponendone la restituzione. Rigettava invece il ricorso avverso il sequestro impeditivo delle quote intestate alla ricorrente in due società facenti capo al gruppo.
La ricorrente è indagata, tra l’altro, per reati tributari di cui agli artt. 2 d.lgs. n. 74/2000 e per bancarotta. Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. in relazione ai capi concernenti i delitti tributari. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. In via preliminare ricorda che, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso avverso ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza. Non è invece sindacabile la manifesta illogicità, denunciabile solo con l’autonomo motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Sul primo motivo, relativo al fumus dei reati, la Corte osserva che il titolo cautelare è costituito dai soli capi tributari e che il sequestro è limitato alle quote societarie. Non vengono quindi esaminate le censure sulla bancarotta. La difesa reitera le censure già sottoposte al riesame, senza confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza, che argomenta in modo approfondito sui presupposti dell’art. 2 d.lgs. n. 74/2000. La piena consapevolezza della ricorrente si desume dal contenuto delle chat, mai contestate in riesame. Il Tribunale ha accertato la natura di società cartiera del fornitore e la inesistenza oggettiva delle fatture, in ragione della natura fittizia del contratto di rete e dell’appalto.
Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce la differenza tra appalto e somministrazione di lavoro. L’appalto è genuino solo quando l’appaltatore non è semplice intermediario, ma imprenditore che organizza i mezzi, assume il rischio d’impresa e possiede un comprovato livello di specializzazione. La Corte conferma gli indici valorizzati dal riesame: fondo patrimoniale irrisorio, attrezzature insufficienti e identiche per i punti vendita, dipendenti che non riferiscono di attività organizzata tipica dell’appalto.
Sul terzo motivo, la Corte richiama il principio secondo cui integra il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 l’uso di fatture riferite a un appalto che sia schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, trattandosi di simulazione relativa diretta a nascondere un contratto nullo (Sez. 3 n. 30370 del 2025; Sez. 3 n. 45114 del 2022; Sez. 5 civ. n. 18808 del 2017). Proprio in ragione di tale nullità, la società non ha diritto alla detrazione IVA né dei costi ai fini IRAP.
Sul quarto motivo, la Corte rileva che i richiami difensivi al periculum in mora della confisca sono inconferenti, perché il sequestro è stato disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. Il riesame ha comunque motivato sul rischio di reiterazione e sulla proporzione della misura. Sul quinto motivo, la questione sulla inutilizzabilità delle chat è inammissibile perché nuova e, in ogni caso, la difesa non ha illustrato la decisività dell’elemento secondo il criterio della prova di resistenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso