Restituzione nel termine e nullità della notifica al difensore di fiducia revocato (Cass. pen. Sez. 3 n. 15482 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata in luogo diverso dal domicilio validamente eletto determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, da dedurre nei termini dell’art. 182 cod. proc. pen., a meno che l’irrituale notifica non risulti concretamente inidonea a garantire l’effettiva conoscenza dell’atto, configurandosi allora una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen. La mancata notifica dell’avviso di udienza al difensore di fiducia, unitamente alla notifica del decreto in luogo diverso dal domicilio eletto, impedendo la partecipazione al giudizio, legittima la restituzione nel termine per proporre impugnazione. La sentenza predibattimentale di proscioglimento per intervenuta prescrizione emessa senza contraddittorio è viziata da nullità assoluta e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022, l’imputato conserva interesse a impugnarla per ottenere una formula più favorevole.

Il Fatto

L’imputata, condannata in primo grado, aveva proposto appello tramite i propri difensori. Successivamente, nominava un nuovo difensore di fiducia, revocando i precedenti e depositando l’atto in cancelleria. Il giudice di secondo grado, tuttavia, notificava l’avviso di udienza ai difensori revocati e il decreto di citazione all’imputata presso il vecchio domicilio, mediante affissione. All’udienza, celebrata in forma cartolare, nessuno compariva e la Corte dichiarava l’estinzione dei reati per prescrizione.

Il nuovo difensore, appresa solo successivamente l’esistenza della sentenza, proponeva istanza di restituzione nel termine per impugnare, sostenendo la nullità della notifica e la violazione del diritto di difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata l’istanza, verificando dapprima la sussistenza delle nullità eccepite. Ha precisato che la notifica del decreto di citazione in luogo diverso dal domicilio eletto determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che diviene però nullità assoluta quando l’atto non abbia comunque garantito l’effettiva conoscenza del procedimento. Nel caso di specie, la notifica per affissione e l’avviso inviato ai difensori revocati avevano impedito all’imputata e al suo difensore di partecipare al giudizio.

Quanto all’interesse a impugnare, la Corte ha richiamato l’evoluzione giurisprudenziale. Le Sezioni Unite n. 28954 del 2017 avevano affermato la prevalenza della causa estintiva sulla nullità assoluta, salvo evidente prova dell’innocenza. Tale orientamento è stato però superato dalla Corte costituzionale n. 111 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’interpretazione dell’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. che esclude l’interesse dell’imputato a ricorrere avverso la sentenza predibattimentale di proscioglimento per prescrizione emessa senza contraddittorio.

La Corte ha quindi accolto l’istanza, rimettendo l’imputata nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza di appello, dichiarata non esecutiva ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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