Motivazione assente in primo grado: nullità e redazione in appello (Cass. pen. Sez. 3 n. 284 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza assoluta di motivazione di una sentenza penale integra un’ipotesi di nullità dell’atto e non di inesistenza del provvedimento. Detto vizio non rientra tra i casi tassativi di cui all’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice d’appello deve dichiarare la nullità e trasmettere gli atti al primo giudice. Il giudice di secondo grado, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, può e deve provvedere a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, sempre che l’atto di appello non sia limitato alla sola dedotta nullità ma abbia investito il giudice del gravame anche delle questioni di merito. Tale evenienza non determina la privazione per l’imputato di un grado del giudizio, atteso che il doppio grado di merito non è principio costituzionalmente garantito ex art. 111 Cost. In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità, unitamente alla consapevolezza dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta, che può formare oggetto di rappresentazione e volizione anche nella forma del dolo eventuale.
Il Fatto
Il Tribunale aveva pronunciato sentenza di condanna senza tuttavia redigere la motivazione, non avendo il giudice che aveva celebrato il processo provveduto alla stesura. Il presidente dell’ufficio aveva quindi redistribuito i fascicoli, ma il magistrato incaricato si era limitato a una sintetica descrizione dei motivi, senza esporre le ragioni di merito a sostegno della decisione assunta dal diverso giudice. La Corte d’appello, rigettata l’eccezione di nullità della sentenza ex artt. 125 e 546 cod. proc. pen., aveva provveduto alla redazione della motivazione, assolvendo l’imputato per l’annualità 2013 e confermando la condanna per le annualità 2014, 2015 e 2016. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi incentrati sulla nullità della sentenza di primo grado per mancanza assoluta di motivazione, sull’insussistenza dell’impresa familiare e del dolo, nonché sulla mancata riduzione della pena a seguito dell’assoluzione parziale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, ribadendo il principio per cui la sentenza priva di motivazione è una statuizione idonea a definire un grado del processo e non un atto inesistente. L’omessa motivazione costituisce una mera ipotesi di nullità, che la giurisprudenza ritiene relativa, con la conseguente insussistenza di qualsiasi lesione del diritto dell’imputato a due gradi del procedimento. Il doppio grado di giudizio non è un principio contenuto nell’art. 111 Cost. e non configura uno dei volti del giusto processo costituzionale.
Quanto ai motivi concernenti l’impresa familiare, la Corte ha osservato che l’eccezione difensiva, volta a contestare la titolarità individuale dell’impresa per sostenere l’imputazione del reddito anche alla coniuge, deve essere comprovata da chi la introduce. Nel caso di specie, la produzione di un atto costitutivo di impresa familiare non trovava riscontro negli atti e la testimonianza del commercialista era stata correttamente valutata come irrilevante, avendo questi deposto solo per il periodo fino al 2011. La decisione risulta pertanto coerente con il principio per cui il controllo demandato al giudice di legittimità non può risolversi in una rivalutazione del merito.
La Corte ha inoltre precisato che, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall’entità del superamento delle soglie di punibilità e dalla omessa presentazione delle dichiarazioni, reiterata nel tempo. Il fine di evasione non ricomprende anche la consapevolezza del superamento della soglia di punibilità, che rientra nel dolo generico della condotta, potendo assumere la forma del dolo eventuale. L’entità dell’evasione accertata, particolarmente significativa per l’annualità 2016, e la deliberata scelta di rendersi evasore totale hanno correttamente fondato il giudizio di colpevolezza.
Infine, la Corte ha rigettato il motivo relativo alla mancata riduzione della pena, osservando che la pena di dieci mesi, inferiore al minimo edittale previsto dalla normativa applicabile ratione temporis dopo la novella del 2015, era da considerarsi illegale e non era pertanto suscettibile di ulteriore riduzione.
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Nota della Redazione
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