Restituzione nel termine per appello e onere di allegazione dell’irreperibilità (Cass. pen. Sez. II n. 41855 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, l’istante è tenuto ad allegare le ragioni specifiche della mancata conoscenza del processo, ma non a provarle. Tale onere non è assolto dalla deduzione della perdita di contatti con il difensore d’ufficio, quando la notificazione sia stata eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per inidoneità del domicilio eletto. Ove l’imputato non spieghi perché si sia reso irreperibile nel domicilio che egli stesso aveva eletto, l’autorità giudiziaria può rigettare l’istanza senza ulteriori verifiche, essendosi egli posto volontariamente nelle condizioni di non ricevere notizia del processo.

Il Fatto

La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 23.05.2025, rigettava la richiesta di restituzione nel termine proposta nell’interesse di un imputato, per impugnare la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cassino il 20.05.2024 e divenuta irrevocabile il 31.10.2024.

L’istante deduceva di non avere avuto contatti effettivi con il difensore d’ufficio e di avere appreso del processo solo con la notificazione dell’ordine di carcerazione; rilevava che l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e il decreto di citazione diretta erano stati notificati al difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Proponeva quindi ricorso per cassazione articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte tratta congiuntamente i tre motivi, perché involgono le medesime questioni, e li dichiara inammissibili in quanto manifestamente infondati. Il punto di partenza è la constatazione, già operata dal giudice territoriale, che le notifiche dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio sono state eseguite presso il difensore d’ufficio non come domiciliatario, ma ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

L’imputato aveva eletto domicilio in un indirizzo ove non è mai stato reperito. Di fronte a tale irreperibilità il ricorrente non ha allegato alcuna ragione specifica, omettendo così di adempiere all’onere di allegazione dei motivi della mancata effettiva conoscenza dei provvedimenti notificatigli. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 12842 del 01.04.2025, secondo cui, ove l’istante non adempia a tale onere, l’autorità giudiziaria può legittimamente rigettare l’istanza senza compiere alcuna verifica in proposito.

Il passaggio centrale concerne la causa della mancata conoscenza della vocatio in iudicium. Essa non risiede nella dedotta perdita di contatti con il difensore d’ufficio, bensì nel fatto che l’imputato, consapevole di un procedimento a suo carico per avere eletto domicilio in fase di indagini, si è reso irreperibile all’indirizzo indicato. Non basta, dunque, allegare la rottura del rapporto con il difensore, perché tale circostanza non è la ragione della mancata conoscenza.

La Corte esclude rilievo agli elementi valorizzati dal ricorrente, quali la successiva nomina del difensore d’ufficio come difensore di fiducia e il diverso comportamento processuale del coimputato. In sostanza, non essendosi mai fatto trovare al domicilio che egli stesso aveva eletto, l’imputato si è posto volontariamente nelle condizioni di non ricevere notizia del processo. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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