Vincoli di inedificabilità relativa preesistenti escludono il condono delle nuove opere (Cass. pen. Sez. III n. 37399 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall’art. 32, comma 27, d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4), 5) e 6) dell’allegato 1 al medesimo decreto, ovverosia restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Le opere abusive riconducibili ai numeri 1), 2) e 3) del citato allegato non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici. Tale preclusione opera indipendentemente dall’aumento di volumetria illecitamente realizzato.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Catania ha rigettato l’istanza di sospensione dell’ingiunzione a demolire un immobile, emessa dal Procuratore della Repubblica sulla base di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile. L’ingiunzione riguardava un manufatto realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale e idrogeologico, per il quale era stata presentata istanza di condono.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza per cassazione, deducendo l’assenza di motivazione sulla sanabilità delle opere e l’insussistenza di un pregiudizio irreparabile. Ha sostenuto che l’ampliamento, essendo inferiore a 750 mc., non supererebbe il limite volumetrico rilevante, e che l’insanabilità conseguirebbe ai soli vincoli di inedificabilità assoluta.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione se la realizzazione abusiva di nuove opere, in area sottoposta a vincolo paesaggistico anche solo relativo, sia di per sé preclusiva del rilascio del condono ai sensi dell’art. 32, comma 27, d.l. n. 269 del 2003. Il quesito muove dal rilievo, non contestato, che il manufatto consiste in nuove costruzioni e non in interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria.
Il Collegio richiama l’orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il condono è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4), 5) e 6) dell’allegato 1, previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono sanabili le opere di cui ai numeri 1), 2) e 3), anche se l’area è gravata da vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi sono conformi agli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 40676 del 2016; Sez. 3, n. 6610 del 2012).
A sostegno, la Corte ricorda che la Corte costituzionale, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione sul limite di condonabilità ai soli abusi minori nelle zone vincolate, ha evidenziato come i vincoli preclusivi della sanatoria non debbano necessariamente comportare l’inedificabilità assoluta (Corte cost., ord. n. 150 del 2009; Corte cost., sent. n. 54 del 2009).
L’indirizzo è condiviso dalla più recente giurisprudenza amministrativa, che esclude la sanabilità degli interventi diversi da quelli di minore rilevanza quando l’area d’insistenza sia sottoposta a vincolo, anche solo relativo, preesistente all’intervento (Cons. Stato, n. 5795 del 2025, con i richiami a Cons. Stato, n. 4655 del 2024, n. 7590 del 2023 e n. 8781 del 2022). Il ricorrente non offre argomenti utili a superare tale orientamento diffuso.
Ribadito il principio, la Corte rileva che il manufatto è stato realizzato in area vincolata preesistente ai lavori e consiste in nuove opere: ne deriva la non sanabilità e l’incensurabilità del rigetto della sospensione dell’ingiunzione di demolizione. Le censure sono manifestamente infondate e il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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