Prescrizione e improcedibilità nel giudizio di impugnazione dopo la riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. VII n. 33056 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contravvenzioni edilizie, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 134 del 2021, il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 161-bis cod. pen., con la conseguenza che la verifica della sua maturazione si arresta a tale momento. L’istituto dell’improcedibilità dell’azione penale, disciplinato dall’art. 344-bis cod. proc. pen., opera soltanto per i procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020 e presuppone il superamento dei termini di durata del giudizio, rispettivamente di due anni per l’appello e di un anno per la cassazione. Il giudice dell’impugnazione deve pertanto esaminare separatamente i due piani: la distanza temporale tra la commissione del reato e la sentenza di primo grado, per la prescrizione, e la durata del giudizio di appello o di cassazione, per l’improcedibilità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 alla pena di quattro mesi di arresto e 7.200,00 euro di ammenda. La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la condanna con sentenza del 03/11/2025.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l’omessa declaratoria di estinzione della contravvenzione per prescrizione, che, secondo la sua tesi, si sarebbe verificata il 28/05/2025. Il difensore ha poi depositato una memoria difensiva a sostegno dell’ammissibilità del ricorso, incentrata sull’omissione motivazionale della sentenza gravata in punto di eccepita prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, muovendo dalla riforma c.d. Cartabia. L’art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 134 del 2021 ha introdotto l’art. 161-bis cod. pen., secondo cui il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado.
Lo stesso art. 2, al comma 2, ha introdotto l’istituto dell’improcedibilità mediante l’inserimento nel codice di rito dell’art. 344-bis cod. proc. pen. Tale disposizione stabilisce che la mancata definizione di ciascun giudizio di impugnazione entro il termine corrispondentemente fissato — segnatamente due anni per il giudizio di appello e un anno per il giudizio di cassazione — costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.
Il comma 3 dell’art. 2 ha previsto che le disposizioni relative all’improcedibilità si applicano ai procedimenti di impugnazione aventi a oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020. Il Collegio ha richiamato sul punto il precedente delle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c. Polichetti, che impone di verificare separatamente, per la prescrizione, la distanza tra la commissione del reato e la conclusione del giudizio di primo grado e, per l’improcedibilità, la durata del giudizio di appello.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che il reato è stato commesso il 28/05/2020 e che la sentenza di primo grado è intervenuta il 21/03/2023, dunque prima che i termini di prescrizione decorressero interamente. La prescrizione non è pertanto maturata.
Quanto all’improcedibilità, il giudizio di appello è stato definito con sentenza del 03/11/2025, quindi entro il termine di due anni previsto dall’art. 344-bis cod. proc. pen. La censura è stata conseguentemente ritenuta manifestamente infondata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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