Facoltà di astensione dei prossimi congiunti e qualità di indagato (Cass. pen. Sez. VI n. 36053 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà di astensione dall’obbligo di deporre riconosciuta dall’art. 199 cod. proc. pen. spetta ai prossimi congiunti esclusivamente in relazione al procedimento a carico dell’imputato o dell’indagato. Essa non opera quando il congiunto è sentito come testimone in un procedimento in cui il prossimo congiunto riveste la qualità di persona offesa dal reato. La veste sostanziale di indagato non può essere anticipata per effetto della sola richiesta del pubblico ministero di trasmissione degli atti al proprio ufficio, intervenuta dopo la deposizione, quando al momento dell’escussione non sussiste alcun elemento indiziario a carico. La scelta del rito abbreviato, inoltre, è idonea a sanare l’eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite su iniziativa del giudice ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in secondo grado, dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, per il reato di cui all’art. 372 cod. pen. Propone ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: la violazione dell’art. 199 cod. proc. pen. e vizi della motivazione in relazione all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla moglie e dalla figlia nel processo principale, senza che alle stesse fosse stato dato l’avviso della facoltà di astenersi dal deporre.

Secondo la tesi difensiva, il ricorrente avrebbe acquisito la qualità sostanziale di indagato per effetto della richiesta del pubblico ministero, formulata subito dopo la sua deposizione, di trasmissione degli atti al proprio ufficio. Irrilevante, per il ricorrente, che la trasmissione sia stata disposta solo all’esito del giudizio. Nel motivo si censura anche la ritenuta valenza sanante della scelta del rito abbreviato, sottolineando che le dichiarazioni di cui si eccepisce l’inutilizzabilità sono state acquisite su iniziativa del giudice ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il motivo, oltre che reiterativo delle censure già dedotte in appello, manifestamente infondato. Il percorso argomentativo muove dall’interpretazione dell’art. 199 cod. proc. pen.: la facoltà di astensione è riconosciuta ai prossimi congiunti dell’imputato o dell’indagato, ma il secondo periodo del primo comma stabilisce che costoro sono obbligati a deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza, ovvero quando essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.

È quest’ultima la situazione del caso concreto. Il procedimento in cui la moglie e la figlia sono state sentite come testimoni non era a carico del ricorrente, che in quel giudizio rivestiva la qualità di vittima del reato di estorsione. La facoltà di astensione, dunque, non era invocabile.

La Corte valorizza poi la ricostruzione dei giudici di merito, immune da vizi logici e giuridici: la moglie è stata escussa prima del ricorrente, in un momento in cui non sussisteva alcun elemento indiziario a suo carico. Da qui l’impossibilità di attribuirgli la qualità di indagato al momento dell’escussione. La sequenza processuale, incontestata, esclude che la veste sostanziale di indagato potesse anticiparsi per effetto della sola richiesta di trasmissione degli atti.

Resta il rilievo, non specificamente censurato nel motivo, relativo all’idoneità delle sole dichiarazioni della moglie a fondare il giudizio di colpevolezza, con richiamo alle pagine da 3 a 5 della sentenza di primo grado. A ciò si aggiunge la valenza sanante della richiesta di rito abbreviato.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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