Confisca penale e risarcimento erariale non si sovrappongono (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 134 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche se intervenuta con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non costituisce adempimento satisfattivo della pretesa risarcitoria della pubblica amministrazione. L’istituto persegue finalità sanzionatorie e di prevenzione del vantaggio economico del reo, non il ristoro del danneggiato, e non opera a favore della vittima del reato. Non sussiste pertanto violazione del divieto di ne bis in idem, né duplicazione sanzionatoria, quando la confisca abbia attinto un soggetto diverso dal responsabile contabile. Il patteggiamento, allorché siano applicate pene accessorie, integra condizione di proponibilità dell’azione contabile ex art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni.
Il Fatto
Un dipendente pubblico con qualifica di direttore amministrativo presso una procura della Repubblica veniva condannato, con sentenza ex art. 444 c.p.p. divenuta definitiva, alla pena di quattro anni di reclusione per corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio e falsità in atti pubblici, oltre che per truffa in concorso. La Procura regionale contabile conveniva in giudizio il dipendente per il danno patrimoniale diretto derivante dalla liquidazione di un compenso per una consulenza mai svolta e per il danno all’immagine della procura di appartenenza, quantificato in via equitativa.
Il convenuto eccepiva che le somme costituenti il profitto del reato erano già state oggetto di confisca in sede penale, con coincidenza tra ente danneggiato e beneficiario dell’ablazione, e contestava la valorizzazione della sentenza di patteggiamento ai fini della responsabilità contabile, oltre alla congruità del criterio di quantificazione del danno. Deduceva, in subordine, l’applicazione del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
Sul primo profilo, il Collegio ha ribadito la netta diversità funzionale tra confisca e risarcimento: la prima vuole evitare che il reo tragga vantaggio economico dal reato e non opera a vantaggio della vittima; il secondo mira al ristoro del danneggiato e prescinde dai vantaggi conseguiti dal reo. Le Sezioni Unite penali (n. 31617 del 2015) avevano già chiarito che l’ablazione per equivalente ha natura specificamente sanzionatoria, sicché la pronuncia contabile non integra una duplicazione di sanzione.
La Corte ha poi esaminato il caso concreto. Il profitto conseguito dal correo era stato confiscato nei confronti di quest’ultimo, soggetto estraneo al giudizio contabile, mentre la somma ricevuta dal convenuto a titolo di tangente non era oggetto di contestazione. La confisca non poteva quindi equivalere ad adempimento per un debito risarcitorio altrui, né risultava fondata la coincidenza tra ente beneficiario dell’ablazione e amministrazione danneggiata, poiché le somme confluiscono in un fondo con finalità vincolate e subiscono riduzioni prima della destinazione.
Sul valore del patteggiamento, il Collegio ha ricostruito l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022. La norma, nel primo periodo, nega efficacia vincolante e probatoria alla sentenza nei giudizi civili, disciplinari, tributari e contabili; il secondo periodo, però, prevede che in caso di applicazione di pene accessorie la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna. Da qui la funzione dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, che opera come condizione di proponibilità dell’azione per il danno all’immagine, non conferendo valore di giudicato sui fatti.
Nel merito, la Corte ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti della responsabilità amministrativa. La condotta delittuosa, il ruolo di direttore amministrativo, la reiterazione e la risonanza mediatica hanno fondato il riconoscimento del danno all’immagine. La presunzione del duplum ex art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 è stata applicata come relativa, riducendo la pretesa attorea in via equitativa a dodicimila euro, tenendo conto delle condotte ulteriori rispetto alla sola corruzione. Il potere riduttivo è stato invece negato.
Nota della Redazione
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