Niente pensione privilegiata senza nesso causale tra stress e cardiopatia (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 43 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata del personale della Polizia di Stato, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità a eziologia multifattoriale richiede la prova, gravante sul ricorrente, di un rapporto causale o concausale efficiente e determinante tra i fatti di servizio e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia. I fattori di servizio assumono tale ruolo solo se, in misura prevalente rispetto a elementi estranei al servizio, abbiano contribuito a determinare l’effetto dannoso, sì che in loro assenza l’effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato. Il servizio non può ridursi a mera occasione dell’insorgenza dell’infermità, essendo necessario un quid pluris rispetto alle ordinarie mansioni d’istituto. In presenza di fattori endo-costituzionali quali dislipidemia, ipertensione e obesità, la generica allegazione dello stress lavorativo non integra il nesso, non operando presunzioni di carattere astratto o ipotetico.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato e in servizio, ha agito davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per sentire accertare, ai fini del diritto alla pensione privilegiata, la dipendenza da causa di servizio di una sindrome coronarica acuta con coronaropatia critica multivasale e ipertensione arteriosa. Ha chiesto l’annullamento del decreto con cui il Ministero dell’interno, uniformandosi al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, aveva negato il riconoscimento.

Secondo la prospettazione di parte, la patologia sarebbe stata favorita dallo stress psicofisico derivante da un numero rilevante di servizi di ordine pubblico svolti in condizioni gravose e in superamento dell’orario ordinario. Si sono costituiti il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’I.N.P.S., eccependo profili di giurisdizione, di ammissibilità e di legittimazione e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha respinto anzitutto le eccezioni pregiudiziali. Ha ricordato che il giudizio pensionistico non è un rimedio impugnatorio, ma una cognizione piena sul rapporto pensionistico, estesa all’accertamento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del futuro trattamento di privilegio. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni riunite di questa Corte e delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui siffatta domanda è ammissibile anche in assenza di domanda amministrativa di pensione privilegiata, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sul rapporto, e anche per il dipendente ancora in servizio.

Quanto al difetto di legittimazione passiva del M.E.F., la Corte ha osservato che le condizioni dell’azione si accertano secondo la prospettazione, sicché la questione afferente alla natura endoprocedimentale del parere del Comitato attiene al merito e non all’ammissibilità.

Nel merito, il Giudice ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 6 del d.l. n. 201/2011 ha abrogato l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e la pensione privilegiata, facendo salvo il comparto sicurezza; l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 esige che i fatti di servizio siano causa o concausa efficiente e determinante; l’art. 67 richiede l’ascrivibilità a una delle categorie della tabella A e la non suscettibilità di miglioramento.

Ha quindi valorizzato il parere del Collegio medico-legale, acquisito in via istruttoria, che ha escluso la dipendenza dell’infermità da fatti di servizio. Il Collegio ha rilevato che i servizi prestati rientravano nei compiti istituzionali, che non emergevano eventi di particolare magnitudo e che prevalevano i fattori endo-costituzionali: dislipidemia, ipertensione con danno d’organo e obesità. Ha ribadito che lo stress lavorativo non figura tra i fattori di rischio del processo aterogenetico.

La Corte ha ricordato che l’onere della prova grava sul ricorrente, secondo l’art. 2697 cod. civ., e che la correlazione deve fondarsi su parametri di ponderata probabilità scientifica, non su criteri presuntivi. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 11353/2004 e di legittimità secondo cui, nell’eziologia multifattoriale, il nesso esige una dimostrazione ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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