Estinzione del giudizio contabile per cessata materia del contendere dopo l’integrale pagamento del danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 40 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione di un’offerta risarcitoria, seguita dall’integrale pagamento della somma contestata in favore dell’ente pubblico danneggiato, maggiorata di rivalutazione e interessi, determina il venir meno dell’interesse della pubblica accusa a coltivare il giudizio di responsabilità amministrativa. In tale evenienza, il giudice contabile è tenuto a dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La Procura Generale della Corte dei Conti conveniva in giudizio un’insegnante per sentirla condannare al pagamento di una somma in favore della Provincia Autonoma di Trento, quale risarcimento del danno all’immagine cagionato all’ente a seguito di un procedimento penale definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
Costituendosi, la convenuta rappresentava di aver proposto alla Provincia il versamento della somma contestata, e l’ente danneggiato aveva aderito, consentendo il saldo rateale con addebito di interessi e spese. Successivamente, la Provincia comunicava alla Sezione l’avvenuto pagamento di tutte le rate pattuite, documentando le quietanze d’incasso. All’udienza di discussione, le parti concordavano sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto che la convenuta aveva restituito integralmente la somma contestata, maggiorata di rivalutazione e interessi, ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio.
La decisione si fonda sul principio per cui l’avvenuto soddisfacimento della pretesa risarcitoria, attraverso il pagamento dell’intero importo richiesto, comprese le maggiorazioni, priva il giudizio della sua funzione e fa venir meno l’interesse a una pronuncia di merito.
In assenza di contestazioni e a fronte del documentato pagamento, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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