Confisca per equivalente nel concorso di persone e divieto di solidarietà passiva (Cass. pen. Sez. V n. 10750 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la misura va disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Solo in caso di mancata individuazione, nel contraddittorio delle parti, della quota di arricchimento del singolo concorrente soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e quello di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose non sono legati da rapporto di specialità: le fattispecie hanno strutture solo in parte comuni, con specialità reciproca quanto a dolo e a soggetto attivo, e concorrono tra loro. Il reato di sottrazione fraudolenta è di pericolo eventualmente permanente e i termini di prescrizione decorrono dall’ultimo atto fraudolento.

Il Fatto

Il Tribunale ha dichiarato l’imputato colpevole di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale e di bancarotta impropria per aver cagionato il fallimento mediante operazioni dolose, commessi ai danni di due società. Concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione, è stata irrogata la pena di quattro anni di reclusione, oltre alle pene accessorie, alla condanna al risarcimento del danno e alla confisca diretta e per equivalente di beni e somme.

La Corte d’appello ha confermato la sentenza, riducendo la pena finale a tre anni. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei serie di doglianze: responsabilità per le condotte sulla seconda società, insussistenza della sottrazione fraudolenta, assorbimento del reato tributario nel reato fallimentare, intervenuta prescrizione, trattamento sanzionatorio e confische.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. Le censure si risolvono in una diversa lettura delle prove, sottraendosi ai limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Le doglianze che attaccano la persuasività del ragionamento o propongono una ricostruzione alternativa non fanno emergere la manifesta illogicità richiesta. I giudici di merito hanno desunto il ruolo di amministratore di fatto da una pluralità di elementi convergenti, non adeguatamente contrastati.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile: le contestazioni sulla solvibilità e sul valore dei beni sono nuove, non proposte con l’atto d’appello. La doglianza circa il difetto di dolo è smentita dalle stesse difese, che confermano lo scopo di proseguire l’attività senza onorare il debito erariale.

Il terzo motivo è infondato. La Corte ribadisce che il criterio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen. va inteso in senso logico-formale e opera solo con specialità unilaterale, non con la specialità reciproca. Tra il reato tributario e la bancarotta impropria per operazioni dolose non vi è continenza: differiscono i beni giuridici, i soggetti attivi e l’elemento psicologico, con dolo specifico solo nella norma tributaria. Il concorso è quindi configurabile, come già affermato da Sez. U. n. 27727 del 2023.

Infondato è il quarto motivo. Il reato di sottrazione fraudolenta è di pericolo eventualmente permanente: la consumazione si protrae finché sono posti in essere ulteriori atti fraudolenti, e il termine di prescrizione decorre dall’ultimo di essi. La Corte richiama Sez. III n. 8659 del 2023.

Inammissibile è il quinto motivo: il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e la determinazione della pena, se sorretti da motivazione non manifestamente illogica, sfuggono al sindacato di legittimità.

Fondata è invece la censura sulla confisca per equivalente. La confisca diretta è sorretta da motivazione congrua. Quanto alla confisca per equivalente, la Corte accoglie il principio delle Sezioni Unite: in caso di concorso di persone, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la misura va disposta verso il singolo concorrente solo per quanto concretamente conseguito. La sentenza è annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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