Corruzione e patto sinallagmatico: basta la dazione senza nesso con l’atto d’ufficio (Cass. pen. Sez. V n. 10755 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di corruzione propria, ai fini della gravità indiziaria, non è sufficiente la prova della dazione o promessa di un’utilità in favore del pubblico ufficiale, occorrendo dimostrare che il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio sia stato la causa della prestazione e della sua accettazione, secondo un rapporto sinallagmatico. L’utilità conseguita o promessa non assume rilievo se deriva dagli stretti rapporti personali preesistenti tra il pubblico agente e il privato. L’onere probatorio si fa più stringente quando tra le parti sussista un rapporto di amicizia, dovendo il giudice esplicitare la causale corruttiva e non lasciarla sul piano congetturale.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento parziale dell’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato, ha annullato il provvedimento applicativo degli arresti domiciliari limitatamente ai fatti di brogli elettorali contestati al capo G), relativi alle elezioni regionali del gennaio 2020, confermando invece quelli riferiti alle elezioni comunali del settembre 2020 e il giudizio di sussistenza dei gravi indizi per il reato di corruzione contestato al capo H). In sostituzione della misura in esecuzione, i giudici del riesame hanno applicato l’obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria.

Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso sia il Sostituto Procuratore della Repubblica, lamentando l’errata applicazione dei criteri in tema di utilizzabilità delle intercettazioni e la contraddittorietà della valutazione sulle esigenze cautelari, sia l’indagato, censurando la configurabilità del patto corruttivo e l’idoneità del compendio indiziario. La questione giunge in Cassazione perché il Tribunale del riesame, secondo la Procura, avrebbe travisato i principi delle Sezioni unite in materia di divieto di utilizzazione delle captazioni in procedimenti diversi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero per assenza di specificità. Nel ricostruire la disciplina delle intercettazioni, il Collegio ribadisce che il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. non opera per gli esiti relativi ai reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli per i quali l’autorizzazione era stata disposta in origine, sempreché rientrino nei limiti dell’art. 266 cod. proc. pen. Richiama sul punto Sezioni unite n. 51 del 2019, Cavallo e Sezioni unite n. 36764 del 2024, Pisaniello, precisando che il regime introdotto dal decreto-legge n. 161 del 2019 si applica solo ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020, ipotesi non ricorrente nella specie.

Le doglianze della Procura, osserva la Corte, non sono supportate dalla produzione dei decreti autorizzativi e di proroga ai quali si riferiscono, con il richiamo a Sez. VI n. 18187 del 2018, Nunziato sugli oneri di allegazione degli atti estranei al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. Esse restano mere asserzioni congetturali.

Nel merito del ricorso dell’indagato, i primi tre motivi sono fondati e assorbono il quarto, relativo alle esigenze cautelari. La motivazione del provvedimento impugnato non è idonea a sorreggere i gravi indizi sul delitto di corruzione, non emergendo l’esistenza di accordi corruttivi specifici tra il ricorrente e la coindagata. Dalla motivazione non si comprende, in particolare, se l’assunzione come apprendista nel 2018 sia stata considerata mero antecedente logico della condotta corruttiva oppure parte integrante del patto, essendo le due conclusioni contraddittorie nello stesso provvedimento.

È quindi condivisibile l’invocazione del principio secondo cui, in tema di corruzione, il reato è configurabile solo a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra l’atto d’ufficio e la promessa o ricezione dell’utilità, che deve rappresentare l’adempimento del patto e non il frutto dei rapporti personali preesistenti, come affermato da Sez. VI n. 3765 del 2021, Mazzarella e Sez. VI n. 5017 del 2012, Bisignani. L’intercettazione del settembre 2021, con cui la coindagata ringrazia il ricorrente della stabilizzazione lavorativa, non consente di individuare con certezza il nesso tra le operazioni illecite contestate al capo H) e l’utilità promessa.

Ne discende l’annullamento dell’ordinanza limitatamente al capo H), con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, sezione riesame, perché proceda a nuova valutazione del materiale indiziario nel rispetto dei principi indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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