Contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. V n. 10752 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione subisce deroga quando la motivazione consenta di ricostruire la reale volontà del giudicante, oppure quando il contrasto dipenda da un errore materiale nella indicazione della pena, chiaramente emendabile dall’esame della motivazione. In tali ipotesi è la motivazione a prevalere, con possibilità di rettifica ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., restando esclusa la nullità della sentenza. Se, invece, la difformità tra motivazione e dispositivo non è di natura meramente formale ma presenta profili di merito, essa non è emendabile in sede di legittimità e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato dai reati di lesioni e rideterminato la pena per la residua imputazione di rissa. Nel ricorso per cassazione si deduceva che la Corte territoriale, nella parte motiva, aveva affermato l’estraneità dell’imputato alla rissa, pur confermandone la condanna nel dispositivo.

Il ricorrente lamentava, inoltre, il difetto di prova dell’elemento soggettivo e la mancata valorizzazione del tentativo di fuga quale condizione oggettiva della legittima difesa. Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio; la difesa delle parti civili chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato la questione del rapporto tra motivazione e dispositivo, muovendo dalla ricostruzione del percorso argomentativo della sentenza impugnata. La Corte territoriale, nella motivazione, aveva ritenuto non condivisibile la valutazione di primo grado, rilevando che, al di là della presenza fisica sul luogo della rissa, non sussisteva alcun elemento oggettivo da cui inferire con certezza la prova della partecipazione attiva dell’imputato.

La motivazione richiamava la deposizione dell’unico teste oculare, giudicata generica, e sottolineava che l’imputato non aveva riportato lesioni né era stato trovato con vestiti strappati, a differenza di altri soggetti. Da tali circostanze derivava il ragionevole dubbio e l’adozione di una assoluzione con formula dubitativa per non aver commesso il fatto, accogliendo il motivo di gravame.

Il dispositivo, tuttavia, assolveva il ricorrente dai soli reati di lesioni e rideterminava la pena per la restante imputazione. La Corte ha qualificato l’evidente contrasto tra le due parti della sentenza come fondamento della doglianza difensiva, rilevando che per la condanna di cui al dispositivo difetta ogni motivazione.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ricordato che la prevalenza del dispositivo sulla motivazione ammette deroghe quando la motivazione consenta di ricostruire la reale volontà del giudicante, come affermato da Sez. 2 n. 3186 del 2013 e Sez. 5 n. 7427 del 2013, o quando il contrasto dipenda da un errore materiale relativo all’indicazione della pena, ricostruibile dalla motivazione, secondo Sez. 6 n. 8916 del 2011 e Sez. 5 n. 44867 del 2015.

Nel caso concreto, la difformità non è di natura esclusivamente formale, ma presenta profili di merito non valutabili in sede di legittimità. La Corte ha ribadito il principio secondo cui il dispositivo di una sentenza completamente difforme dalla reale decisione adottata non può essere corretto facendo riferimento alla motivazione, richiamando Sez. 6 n. 29348 del 2013. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello.

Nota della Redazione

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