Inammissibile il ricorso sulla riqualificazione richiesta dalla difesa (Cass. pen. Sez. VII n. 24649 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondato, e dunque inammissibile, il motivo di ricorso che censura la ritenuta sussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento quando la ricostruzione dei fatti accolta dal giudice di appello sia stata prospettata dalla stessa difesa, che abbia chiesto la riqualificazione della condotta originariamente contestata. La graduazione della pena, con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e risulti sorretta da sufficiente motivazione. L’onere motivazionale relativo ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi.
Il Fatto
Le ricorrenti impugnano la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della condanna di primo grado e previa riqualificazione dei fatti contestati al capo A), le ha ritenute responsabili del reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento, dichiarando di non doversi procedere in ordine ai residui reati per difetto di querela.
Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell’aggravante; violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La ricostruzione alla quale ha aderito la Corte territoriale risulta prospettata dalla stessa difesa, che, per le merci di provenienza illecita, ha chiesto essa stessa la riqualificazione dei fatti rispetto all’originaria contestazione in termini di ricettazione, nel differente reato di furto. A sostegno della propria prospettazione la difesa ha addotto proprio la presenza delle borse schermate e degli strumenti necessari per rimuovere le placche dalla merce.
Il secondo motivo è parimenti indeducibile. La graduazione della pena presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità, riservato al giudice di merito. Nel caso concreto la Corte territoriale ha assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata, con congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
La Corte richiama sul punto un proprio precedente (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142), secondo cui la determinazione della pena base e dei singoli aumenti è insindacabile in legittimità ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.
Richiama inoltre Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800, osservando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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