Confisca per equivalente inapplicabile alle accise commesse ante 2019 (Cass. pen. Sez. III n. 2058 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La confisca per equivalente non è applicabile ai reati in materia di accise in forza dell’art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, che richiama unicamente i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, né in forza dell’art. 12-bis del medesimo decreto, parimenti riferito ai soli delitti ivi previsti. La confisca obbligatoria, anche per equivalente, introdotta per i delitti in materia di accise dal comma 1-bis dell’art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995 ha natura sanzionatoria e non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, per il divieto di irretroattività della legge penale sfavorevole. Resta ferma la possibilità di disporre la confisca diretta del profitto ai sensi dell’art. 240 cod. pen., purché il giudice di merito ne individui i beni suscettibili.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 01.03.2023, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese per i reati di sottrazione di gasolio al pagamento delle accise, di falsità nei registri di carico e scarico e di distruzione o occultamento delle scritture contabili, contestati per condotte comprese tra il 29.07.2015 e l’11.02.2016. Il Tribunale aveva disposto, da un lato, la confisca dei registri contabili e degli strumenti di erogazione e, dall’altro, la confisca del profitto del reato ai sensi dell’art. 240 cod. pen., quantificata in una somma determinata.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione censurando la statuizione ablativa. La Corte territoriale aveva respinto l’appello sul punto richiamando l’art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, ritenuto applicabile ai fatti. La difesa ha sostenuto che tale norma riguarda i soli reati tributari e che la confisca per equivalente introdotta dal comma 1-bis dell’art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995 non poteva trovare applicazione, trattandosi di istituto sanzionatorio e di condotte anteriori.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, distinguendo la posizione della confisca diretta da quella della confisca per equivalente. Quanto a quest’ultima, il Collegio ha ritenuto fondato il rilievo difensivo secondo cui il Tribunale l’aveva disposta in relazione al solo delitto di sottrazione del gasolio al pagamento delle accise, come dimostrato dal criterio di determinazione dell’importo, calcolato moltiplicando i litri di gasolio non contabilizzato per l’aliquota piena applicata.

Ha quindi escluso che la fonte normativa individuata dalla Corte d’Appello, l’art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, potesse operare nella materia delle accise: il comma richiamava esclusivamente i reati previsti e puniti dal d.lgs. n. 74 del 2000. Allo stesso modo, l’art. 12-bis del medesimo decreto, che ha sostituito la disposizione abrogata, limita l’ambito della confisca per equivalente a “uno dei delitti previsti dal presente decreto”.

Né poteva soccorrere la confisca obbligatoria, anche per equivalente, introdotta per i delitti in questione dal comma 1-bis dell’art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995. La Corte ha qualificato tale strumento come di natura eminentemente sanzionatoria, con conseguente inapplicabilità ai reati commessi prima della sua entrata in vigore. A sostegno ha richiamato Sez. U n. 4145 del 29.09.2022, dep. 2023, Esposito, resa con riferimento all’art. 578-bis cod. proc. pen. ma ritenuta espressiva di un principio estensibile alla fattispecie.

Su diverso piano, il Collegio ha respinto la tesi difensiva secondo cui il Tribunale non avrebbe disposto la confisca diretta del profitto. La motivazione della sentenza di primo grado è apparsa inequivoca e assorbente nell’interpretazione del dispositivo, che pure menziona il danaro e le utilità dell’imputato e, ove incapienti, altre utilità. Non è stato condiviso il rilievo che il richiamo all’art. 240 cod. pen. non avesse valenza di riferimento alla confisca facoltativa del primo comma.

Ne è derivato l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Palermo per un nuovo esame volto a rimodulare l’intervento ablativo. In tale sede andranno individuati i beni suscettibili di confisca diretta del profitto ai sensi dell’art. 240 cod. pen., restando esclusa la confisca per equivalente. La Corte ha richiamato Sez. III n. 50320 del 10.11.2023, Alborghetti, sulla confiscabilità del risparmio di spesa conseguente all’omesso versamento delle imposte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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