Continuazione tra reati associativi esclusa per programmi delinquenziali distinti (Cass. pen. Sez. VII n. 22219 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., esige un’approfondita e rigorosa verifica dell’esistenza, al momento della commissione del primo reato, di un unico disegno criminoso programmato almeno nelle linee essenziali. L’omogeneità delle violazioni, l’identità del bene protetto e la contiguità spazio-temporale sono indici meramente sintomatici, che non bastano a dimostrare una determinazione volitiva unitaria e risalente. Nel caso di reati associativi, qualora sia accertata l’appartenenza a diversi sodalizi, il vincolo può essere ravvisato solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei gruppi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo alla contiguità temporale, ai programmi perseguiti e alla compagine che vi concorre. Il relativo apprezzamento, se sorretto da motivazione adeguata e congrua, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente propone istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra reati separatamente giudicati in sede di cognizione. La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigetta l’istanza con ordinanza del 04.11.2025.
Avverso tale provvedimento il condannato ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità sui criteri identificativi dell’unicità del disegno criminoso, ravvisabile — a suo dire — nell’omogeneità di natura e scopo dei reati, nell’ambito territoriale di operatività dei due sodalizi e nell’avvenuto riconoscimento del vincolo nei confronti di un congiunto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede esecutiva e non diversamente che nel processo di cognizione, un’approfondita verifica volta ad accertare se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali.
Il Collegio ribadisce poi, richiamando Sez. III n. 3111 del 2013, che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, così come la contiguità spazio-temporale degli illeciti, costituiscono solo alcuni degli indici rivelatori: pur essendo sintomatici di una determinata scelta delinquenziale, non consentono di per sé soli di ritenere che gli illeciti siano frutto di determinazioni volitive risalenti a un’unica deliberazione di fondo.
Con specifico riferimento alla continuazione tra reati associativi, la Corte richiama l’orientamento di Sez. IV n. 3337 del 2017: quando è riconosciuta l’appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, il vincolo può essere ravvisato solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari gruppi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo. Rilevano la contiguità temporale, i programmi operativi perseguiti e il tipo di compagine che concorre alla loro formazione. Non è sufficiente la natura permanente del reato associativo né l’omogeneità del titolo di reato e delle condotte.
Il Collegio ricorda infine, sul piano del sindacato di legittimità, il principio di Sez. I n. 354 del 1991: il riscontro degli elementi rilevanti per stabilire l’unicità del disegno criminoso è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici né travisamenti di fatto.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo degli stessi ed ha argomentato in modo esente da illogicità e incongruenze gli elementi decisivi per escludere l’unicità del disegno criminoso: la diversità dei partecipi ai due sodalizi e, parzialmente, dell’oggetto, nonché la distanza temporale tra le condotte. Tali dati dimostrano l’esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato e temporalmente indefinito, incompatibile con un’unica, antecedente risoluzione criminosa. A fronte di tale motivazione, la difesa si è limitata a riproporre le argomentazioni dell’istanza originaria.
Privo di pregio è inoltre il rilievo sul riconoscimento del vincolo nei confronti di un congiunto, avendo la Corte territoriale chiarito, con motivazione sintetica ma adeguata, le ragioni della diversità di posizione processuale. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in rapporto alle questioni dedotte.
Nota della Redazione
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