Reformatio in pejus e continuazione: illegittimo l’aumento non eliminato (Cass. pen. Sez. V n. 4945 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di impugnazione del solo imputato, il divieto di reformatio in pejus posto dall’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Ne deriva che il giudice d’appello, il quale riqualifichi il fatto in una fattispecie più grave e dichiari assorbito il reato-satellite, non può lasciare invariata la pena finale comprensiva dell’aumento applicato per la continuazione con il reato assorbito: deve eliminare quel corrispondente aumento, a pena di violazione del divieto. L’attribuzione al fatto di una qualificazione giuridica diversa da quella dell’imputazione non integra di per sé violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., quando la nuova definizione sia nota o prevedibile per l’imputato e non leda in concreto i diritti della difesa.

Il Fatto

Il contribuente era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, alla pena di 11 mesi di reclusione e 250 euro di multa per un tentato furto aggravato e per un danneggiamento, unificati dal vincolo della continuazione. Il giudice aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.

Investita dell’appello del solo imputato, la Corte di appello di Messina ha riqualificato il primo fatto ai sensi degli artt. 56 e 624-bis cod. pen. e ha dichiarato in esso assorbito il secondo reato, confermando nel resto. La Corte territoriale, tuttavia, ha lasciato invariata la pena, ritenendola insuscettibile di revisione al ribasso. Il difensore ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. per il mancato abbattimento dell’aumento applicato a titolo di continuazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove dalla questione della qualificazione giuridica. Richiamando le Sezioni Unite n. 31617 del 26.06.2015 e la Sez. III n. 9457 del 19.01.2024, la Corte conferma che l’attribuzione d’ufficio, in appello, di una definizione diversa da quella contestata non viola l’art. 521 cod. proc. pen., anche alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost. e dell’art. 6 della Convenzione EDU, se la nuova definizione è nota o prevedibile e non lede concretamente la difesa. La riqualificazione del primo fatto come tentato furto in abitazione è dunque corretta.

Il problema si sposta sul trattamento sanzionatorio. Poiché appellante era il solo imputato, il giudice non poteva irrogare una pena più grave per specie o quantità. Quando il fatto riceve una definizione giuridica più severa, la pena inflitta deve restare pari o inferiore a quella stabilita dal primo giudice in relazione ad esso.

La Corte chiarisce poi l’estensione del divieto. Secondo le Sezioni Unite n. 40910 del 27.09.2005, il divieto di reformatio in pejus non copre solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che ne concorrono alla determinazione, compreso l’aumento per la continuazione, come ribadito dalla Sez. II n. 6043 del 16.12.2021.

Viene in rilievo, in particolare, l’ipotesi in cui il giudice d’appello, pronunciando l’assoluzione o l’assorbimento di un reato-satellite, non riduca la pena già inflitta: la giurisprudenza di legittimità ravvisa anche qui la violazione del divieto (Sez. V n. 31998 del 06.03.2018; Sez. III n. 17731 del 15.02.2018; Sez. V n. 50083 del 29.09.2017).

Nel caso concreto, il giudice d’appello ha dichiarato assorbito il secondo reato ma ha mantenuto la pena finale comprensiva dell’aumento per la continuazione, realizzando così un aggravamento rispetto al trattamento di primo grado. Il ricorso è pertanto fondato. La sentenza è annullata senza rinvio per la sola parte sanzionatoria, con eliminazione della pena di 3 mesi di reclusione e 50 euro di multa e rideterminazione finale in 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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