Confisca per equivalente, individuazione dei beni riservata alla fase esecutiva (Cass. pen. Sez. III n. 34060 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto a individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura cautelare. Può limitarsi a determinare la somma di denaro costituente il profitto, il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente; l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato sono riservate alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero. La mancata indicazione del bene nel decreto non incide sulla legittimità della misura, purché la sua disponibilità in capo al reo sia oggetto di controllo del giudice. Il terzo che rivendichi l’esclusiva titolarità o disponibilità del bene è legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del riesame, accoglieva l’istanza presentata dal legale rappresentante di una società, terzo interessato, e disponeva il dissequestro con restituzione di un’autovettura. Il Collegio cautelare rilevava che né nella richiesta del pubblico ministero né nel decreto che aveva disposto la misura reale comparivano l’indicazione del bene, intestato a terzi, e della sua riconducibilità alla disponibilità dell’indagato.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, articolando due motivi e chiedendo l’annullamento del provvedimento.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando un indirizzo consolidato. In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice non deve individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura cautelare: può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato, o il valore ad essi corrispondente. L’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro sono riservate alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero.

La Corte ha richiamato sul punto Sez. 6 n. 53832 del 25/10/2017, Sez. 2 n. 24785 del 12/05/2015, Sez. 3 n. 37848 del 07/05/2014 e Sez. 3 n. 10567 del 12/07/2012, dep. 2013. Ha osservato che una delle ragioni di tale orientamento risiede nella rilevanza dei beni in termini di mera fungibilità, quali entità rappresentative di un valore economico.

È stato inoltre precisato che il decreto del giudice può limitarsi a determinare il valore del prezzo o del profitto del reato, mentre l’individuazione dei beni e la verifica del loro valore restano demandate alla fase esecutiva, dovendo escludersi la necessità di convalida del vincolo reale apposto dalla polizia giudiziaria (Sez. 3 n. 17087 del 15/03/2019).

Per la confisca di valore il bene non rileva nella sua specificità, ma solo come unità di misura del valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. La disponibilità in capo al reo del bene da confiscare per equivalente è essa stessa condizione che legittima l’immediata apprensione ai sensi dell’art. 322-ter, comma 1, cod. pen. e dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., e deve essere oggetto del controllo del giudice.

Il fatto che il bene non sia stato indicato nel decreto ma individuato in sede esecutiva, in quanto ritenuto nella disponibilità del reo a fronte di una intestazione formale di segno opposto, non incide sulla legittimità della misura al momento della sua emissione ed esecuzione. Il terzo che rivendichi la titolarità o la disponibilità esclusiva può contestare la legittimità del sequestro facendo valere le proprie ragioni dinanzi al giudice del riesame (Sez. 3 n. 38512 del 22/06/2016; Sez. 3 n. 24958 del 10/12/2014, dep. 2015). Il Tribunale di Trani non si è conformato a tali principi, integrando il vizio di violazione di legge dedotto. L’ordinanza è stata annullata limitatamente al dissequestro dell’autovettura, con rinvio per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *