Arresto per gestione illecita di rifiuti pericolosi dopo riforma (Cass. pen. Sez. 3 n. 16172 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida dell’arresto, il giudice deve valutare l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della mera ragionevolezza, avendo riguardo alla situazione conosciuta al momento del fatto e alla astratta configurabilità di uno dei reati per cui è consentito l’arresto; il controllo non può estendersi alla gravità indiziaria, alle esigenze cautelari o alla responsabilità dell’indagato. In seguito alla modifica introdotta dal d.l. n. 116/2025, l’attività di gestione illecita di rifiuti di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 ha natura delittuosa quando ha ad oggetto rifiuti pericolosi; in tal caso è consentito l’arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 cod. proc. pen., non rilevando la natura contravvenzionale della sola ipotesi relativa ai rifiuti non pericolosi.
Il Fatto
La polizia giudiziaria aveva tratto arresto due soggetti colti in flagranza mentre svolgevano un’attività organizzata di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e commercio di rifiuti, in parte pericolosi, provvedendo al loro trattamento illecito anche mediante abbruciamento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, tuttavia, non convalidava l’arresto, ritenendo che il reato contestato, in quanto contravvenzionale, non consentisse l’arresto in flagranza, senza considerare la modifica normativa intermedia.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione dell’art. 381 cod. proc. pen. e sottolineando che la nuova formulazione dell’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 prevede la pena della reclusione per le condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il consolidato principio secondo cui il giudice della convalida non deve effettuare un giudizio sulla colpevolezza o sulla gravità indiziaria, ma deve limitarsi a verificare, ex ante, la ragionevolezza della scelta operata dalla polizia giudiziaria in relazione allo stato di flagranza e alla astratta configurabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., potendo negare la convalida solo in caso di evidente eccesso di discrezionalità.
Nel merito, la Corte ha accolto la tesi del ricorrente, rilevando che il d.l. n. 116 dell’8 agosto 2025 ha modificato l’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, differenziando il trattamento sanzionatorio in base alla natura dei rifiuti: la condotta avente ad oggetto rifiuti pericolosi è punita con la reclusione da uno a cinque anni ed integra un’ipotesi delittuosa, mentre per i rifiuti non pericolosi permane la natura contravvenzionale.
Nel caso di specie, l’attività illecita accertata aveva ad oggetto anche rifiuti pericolosi, come attestato nell’informativa di reato, nel verbale di arresto e nel capo di imputazione provvisorio; ne conseguiva l’illegittimità della mancata convalida, essendo l’arresto consentito dalla legge.
La Corte ha infine ritenuto non irragionevole la valutazione della polizia giudiziaria circa la gravità del fatto, emergente dalla condotta reiterata e complessa posta in essere in pregiudizio dell’integrità ambientale. L’ordinanza è stata pertanto annullata senza rinvio, essendo la fase processuale ormai esaurita e risultando già accertata la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza
- Art. 381 c.p.p. – Arresto facoltativo in flagranza