Sequestro preventivo, riesame e limiti del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 34065 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di riesame contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge. Costituisce violazione di legge, e dunque legittima il ricorso, sia l’omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente. Non possono invece dedursi con tale mezzo i vizi della motivazione, la valutazione delle prove o il loro travisamento, che l’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. prevede come autonomi motivi di ricorso. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero che, pur formalmente evocando una violazione di legge, censuri in realtà l’apprezzamento del materiale probatorio operato dal tribunale del riesame.

Il Fatto

Nell’ambito di indagini per i delitti di cui agli art. 416 cod. pen. e art. 316-ter cod. pen., con riferimento a crediti d’imposta connessi al d.l. n. 34 del 2020, il Gip presso il Tribunale di Trento aveva emesso un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto crediti confluiti nel plafond di una società cessionaria, opzionati per l’utilizzo in compensazione con F24.

Il Tribunale di Trento, in sede di riesame, ha annullato e revocato il decreto, ritenendo dimostrata, sulla scorta della documentazione prodotta dalla difesa, l’effettiva esecuzione dei lavori poi fatturati. Il Procuratore della Repubblica di Trento ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 192, comma 1, cod. proc. pen. e dell’art. 391 cod. proc. pen. per carenza e irrazionalità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione penale dichiara il ricorso inammissibile per la proposizione di un motivo non consentito ai sensi degli artt. 606 e 325 cod. proc. pen. Il punto di partenza è il perimetro cognitivo del giudizio di legittimità in materia cautelare reale.

Il ricorso avverso le ordinanze del riesame è proponibile, per espressa previsione dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano l’omissione assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente, come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento.

Restano invece estranei al sindacato i vizi della motivazione, la valutazione delle prove e il loro travisamento: l’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. li configura come motivi autonomi, non invocabili nel diverso e più ristretto ambito del riesame cautelare.

Nel caso concreto il ricorrente, al di là dell’etichetta formale della violazione di legge, contesta l’apprezzamento che il tribunale ha svolto sui documenti prodotti dalla società cessionaria, deduce la carenza dell’iter logico e giunge a prospettarne il travisamento. Si tratta di censure che si collocano fuori dal perimetro del sindacato di legittimità.

La Corte esclude inoltre che possa ravvisarsi una motivazione apparente: i giudici territoriali, pur in modo succinto, hanno argomentato che la documentazione prodotta dimostrava l’effettiva esecuzione dei lavori poi fatturati, elemento centrale nella disamina del costrutto accusatorio non condiviso. La motivazione succinta, del resto, va letta nel corpo complessivo del provvedimento, che ripercorre le indagini svolte e ne trae le relative conclusioni. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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