Misure cautelari: il ricorso per cassazione non consente una rivalutazione del merito (Cass. pen. Sez. 3 n. 5058 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo quando denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato. La Corte di cassazione può esaminare esclusivamente la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, mentre le censure che propongono una lettura parziale e atomistica degli indizi o ipotesi alternative formulate in termini astratti e congetturali sono da dichiarare inammissibili.
Il Fatto
Con ordinanza del 13/08/2025, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di un indagato e confermava l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP per i delitti di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e agli artt. 1, 2, 7 L. n. 895/1967 (armi).
L’indagato ricorreva per cassazione, deducendo, con diversi motivi, la violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, all’interpretazione delle conversazioni intercettate, alla qualificazione giuridica del fatto per il reato di detenzione di stupefacente, alla partecipazione al sodalizio criminoso e alla sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha premesso che, in materia di misure cautelari personali, il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, e non quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.
La Corte ritiene che le diverse censure dell’indagato mirino a una non consentita rivalutazione del materiale indiziario, contrapponendo alla motivazione del Tribunale del riesame mere ipotesi alternative formulate in termini astratti. Il Tribunale aveva invece valorizzato un quadro indiziario complesso e convergente, fondato su conversazioni intercettate che rendono inequivocabile il riferimento alla cocaina, sulla disponibilità attuale della sostanza e sulla partecipazione dell’indagato ad attività di trasporto e smercio per conto dell’associazione, anche attraverso un ruolo strategico e la fiducia del vertice del sodalizio.
In ordine alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p. per i delitti di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. La Corte ha escluso che la motivazione fosse automatica, essendo il Tribunale giunto a una valutazione articolata che aveva valorizzato la gravità dei fatti e la pervicacia nel perseguire il guadagno illecito, evidenziando che l’associazione aveva continuato a operare nonostante le misure già applicate.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il ricorso, escludendo che il Tribunale avesse svolto un controllo meramente formale, e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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