Presunzione assoluta di adeguatezza del carcere per il reato di associazione mafiosa (Cass. pen. Sez. V n. 27180 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riguardo ai delitti di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen., è assoluta e non relativa. Essa non opera soltanto al momento dell’applicazione della misura coercitiva, esonerando il giudice dall’onere motivazionale di cui all’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., ma si estende alle successive vicende attinenti alla permanenza delle esigenze cautelari. Ove la presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze non risulti vinta, subentra un apprezzamento legale vincolante di adeguatezza della sola misura carceraria, con esclusione di ogni soluzione intermedia tra questa e lo stato di piena libertà dell’imputato. Ne deriva che, riconosciute come perduranti le esigenze cautelari, il giudice non può sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, neppure in luogo distante dal contesto criminale di riferimento.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di un titolo cautelare per i delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso di matrice ‘ndranghetistica e di detenzione di armi da sparo. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il Tribunale di Torino, Sezione per il riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse del cautelato.
Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’applicazione automatica della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria in assenza di una valutazione individualizzata delle esigenze cautelari, la mancata autonoma valutazione in relazione al diverso titolo concernente le armi e, in via subordinata, la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27, secondo comma, Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte individua il tema della decisione nella natura della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria rispetto alle persistenti esigenze cautelari ravvisate a carico del ricorrente, riconosciuto responsabile in esito al giudizio di primo grado dei delitti di associazione mafiosa e di detenzione di armi: se essa sia assoluta, come ritenuto dal Tribunale del riesame, oppure relativa, come prospettato dalla difesa.
La Suprema Corte convenne con l’ordinanza impugnata che la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è assoluta e non relativa. Il tenore letterale della disposizione, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, stabilisce che, nei procedimenti per i reati di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen., il giudice, ove ne ravvisi la gravità indiziaria, è tenuto a disporre la custodia carceraria, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. II n. 24515 del 19.01.2023; Sez. V n. 51742 del 13.06.2018), la norma sancisce una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta quanto all’adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria.
La Corte sottolinea che, ove la presunzione relativa non risulti vinta, subentra un apprezzamento legale, vincolante e incontrovertibile, di adeguatezza della sola custodia carceraria, con esclusione di ogni soluzione intermedia tra questa e lo stato di piena libertà dell’imputato, come affermato da Corte cost. n. 265 del 2010. Tale presunzione opera anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, come desumibile dall’art. 299, comma 2, cod. proc. pen., che fa salvo quanto previsto dall’art. 275, comma 3, richiamando le Sezioni Unite n. 34473 del 19.07.2012 e n. 27919 del 31.03.2011.
Il regime derogatorio, circoscritto ai reati associativi richiamati, ha già superato il vaglio di costituzionalità: con l’ordinanza n. 450 del 1995 la Corte costituzionale escluse la violazione degli artt. 3, 13 e 27, comma 2, Cost., potendo la scelta della misura essere effettuata dal legislatore in termini generali nel rispetto del limite della ragionevolezza; con la sentenza n. 136 del 2017 ravvisò la ragionevolezza in riferimento al delitto di associazione mafiosa, e con la sentenza n. 191 del 2020 la riconobbe per il reato di cui all’art. 270-bis cod. pen., fermo restando il dovere del giudice di valutare l’effettiva permanenza delle esigenze cautelari.
Il provvedimento impugnato è sorretto, peraltro, da un’ulteriore ratio decidendi: la rilevata assenza di elementi concreti atti a denotare un’effettiva presa di distanza dall’associazione, di modo che gli arresti domiciliari in luogo distante dal contesto criminale di riferimento non erano idonei a neutralizzare il rischio di riattivazione dei contatti. Tale riscontro rende non rilevante, nel caso concreto, l’eccezione di legittimità costituzionale prospettata, mentre è inammissibile il rilievo sulla mancata considerazione dell’adeguatezza della misura rispetto all’ulteriore imputazione di detenzione di armi, per l’unitarietà del titolo cautelare impositivo. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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