Confisca di prevenzione, terzo intestatario e autonomia dal giudizio penale (Cass. pen. Sez. V n. 41807 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo è legittimato esclusivamente a rivendicare l’effettiva titolarità dei beni, dimostrando la coincidenza tra situazione formale e situazione sostanziale; gli è invece precluso dedurre l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, quali la pericolosità del proposto, la sproporzione reddituale, la legittima provenienza dei beni e la perimetrazione temporale, questioni riservate al solo proposto. Quanto al rapporto tra procedimento di prevenzione e procedimento penale, sussiste piena autonomia e nessuna pregiudizialità: il giudice della prevenzione può utilizzare elementi indiziari tratti da procedimenti penali, anche definiti con estinzione del reato per prescrizione, purché dia conto in motivazione della loro attitudine a fondare il giudizio di pericolosità. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, potendosi denunciare il solo caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con decreto del 14 gennaio 2025, ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Roma aveva disposto la confisca di prevenzione nei confronti del proposto e di una serie di società ritenute a lui riconducibili. Oggetto dell’ablasione erano quote societarie e numerosi beni immobili, tra cui complessi residenziali, centri commerciali e residenze turistiche.
I giudici di merito hanno ravvisato la pericolosità qualificata ex art. 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, per l’uso sistematico del trasferimento fraudolento di valori mediante società schermo e interposizioni fittizie, e la pericolosità generica per la pluralità di procedimenti penali per reati fallimentari e tributari, nonché una grave sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio posseduto. Il proposto e le società terze interessate hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, censurando i presupposti della misura e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ha ribadito che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, restando escluso il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. È denunciabile il solo caso di motivazione inesistente o meramente apparente, ravvisabile quando il ragionamento del giudice sia del tutto avulso dalle risultanze processuali o si fondi su clausole di stile e asserzioni apodittiche. Richiamando le Sezioni Unite n. 33451 del 29.05.2014, Repaci, il Collegio ha ricondotto la fattispecie alla violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato.
Nel merito, quanto alla pericolosità qualificata, la Corte ha osservato che l’interposizione fittizia è di per sé lecita, ma diviene illecita quando crea un’apparenza formale difforme dalla realtà sostanziale, mantenuta al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 25191 del 27.02.2014, Iavarazzo. Il dolo specifico sussiste anche in capo a chi non sia ancora sottoposto a misure patrimoniali, purché possa fondatamente presumere l’avvio del procedimento. La Corte ha poi richiamato il principio per cui il rimpatrio di attività detenute all’estero mediante scudo fiscale non esclude il requisito della sproporzione reddituale, non trasformando le somme illecite in proventi leciti, ove il proposto non adempia all’onere di indicarne la specifica corrispondenza.
Quanto alla pericolosità generica ex art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, la Corte ha richiamato i requisiti fissati dalla Corte cost. n. 24 del 2019 — delitti commessi abitualmente, produttivi di profitti e costituenti l’unica o rilevante fonte di reddito — e ha confermato la autonomia tra procedimento penale e di prevenzione, potendo il giudice ricostruire i fatti autonomamente anche in caso di archiviazione o di estinzione del reato per prescrizione. Sul punto ha valorizzato le Sezioni Unite n. 30355 del 27.03.2025, Putignano, secondo cui non è necessaria una verifica del risultato economico di ciascuna condotta criminosa, bastando la capacità dei delitti di produrre reddito illecito.
La Corte ha poi escluso che la perizia contabile disposta in appello abbia violato il contraddittorio, essendo stati i consulenti di parte presenti e ammesso l’esame del perito in udienza. Infine, quanto ai ricorsi delle società terze, ha applicato il principio della Putignano: il terzo intestatario può rivendicare solo l’effettiva titolarità dei beni e non sindacare i presupposti della misura, gravando su di lui un onere di allegazione che nel caso di specie non è stato assolto. Per la GE.IM. 96 srl ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse ad impugnare, rigettando però il motivo di merito. Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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