Ricorso inammissibile senza confronto con la motivazione di revisione (Cass. pen. Sez. 3 n. 1647 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che, pur richiamando i principi giurisprudenziali in materia di revisione, non operi un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito. Il vizio radicale di genericità che affligge i motivi originari di impugnazione si estende ai motivi nuovi, i quali non possono sanare l’inammissibilità del gravame, in forza del vincolo di connessione esistente tra gli stessi e del disposto dell’art. 593, quarto comma, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Ancona aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione presentata dalla difesa del ricorrente avverso la sentenza di condanna per il reato di associazione per delinquere, emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in parziale riforma della pronuncia di primo grado. Nell’istanza, la difesa aveva dedotto plurimi motivi, tra cui l’inconciliabilità della sentenza con altre pronunce di assoluzione per fatti analoghi, l’esistenza di una prova nuova rappresentata da una perizia, e un presunto errore di fatto.

La Corte territoriale aveva respinto tutte le censure, rilevandone la genericità e l’infondatezza, in quanto i fatti oggetto dei diversi procedimenti non erano sovrapponibili e le assoluzioni invocate si fondavano su ragioni diverse dal merito. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 630 cod. proc. pen., senza tuttavia confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato che l’impugnazione assolve alla funzione di critica argomentata del provvedimento che si contesta, realizzandosi attraverso motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta. Il contenuto indefettibile dell’atto è, quindi, il confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito.

Nel caso di specie, la difesa, dopo aver integralmente richiamato l’istanza di revisione, si era limitata a riportare la giurisprudenza di legittimità in tema, senza replicare alle articolate considerazioni con cui la Corte d’Appello aveva motivatamente disatteso ogni doglianza. I motivi sono stati pertanto ritenuti manifestamente infondati, in quanto riproponevano pedissequamente questioni già esaminate, in difetto di elementi nuovi capaci di indurre a modificare la decisione.

La Corte ha inoltre ribadito che l’inammissibilità dei motivi originari si estende ai motivi aggiunti, anche laddove più specifici, in ossequio al principio secondo cui il vizio radicale si trasmette ai motivi nuovi per l’imprescindibile vincolo di connessione, al fine di evitare surrettizi spostamenti in avanti dei termini di impugnazione. Tale conclusione, valida anche nel vigente codice di rito ai sensi dell’art. 593, quarto comma, cod. proc. pen., comporta che le memorie integrative non possono sanare il vizio originario.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, determinata in euro tremila, apparendo evidente che il ricorso fu proposto per colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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