Connessione teleologica e reato associativo non spostano la competenza territoriale (Cass. pen. Sez. III n. 35909 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di connessione teleologica ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen., fra il reato associativo e i singoli reati fine non è ravvisabile, di regola, un vincolo rilevante ai fini dello spostamento della competenza per territorio. Al momento della costituzione del sodalizio i delitti fine sono previsti solo in via generica e programmatica. Il vincolo può quindi ravvisarsi nella sola ipotesi in cui, già in quel momento, i delitti fine siano stati concepiti in modo chiaro e definito. Ai fini della configurabilità della connessione teleologica non è richiesta l’identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ma è necessario accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della propria condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del giudice dell’udienza preliminare, dichiarava non doversi procedere nei confronti di due imputati in ordine a un delitto di indebita compensazione ex art. 10-quater, comma 2, d.lvo n. 74/2000, perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena per il residuo. Uno dei condannati ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e dolendosi del rigetto dell’eccezione di incompetenza per territorio.
La difesa sosteneva che i reati fiscali contestati in Modena fossero connessi a quelli contestati in Parma, in quanto realizzati tramite la stessa società e nella medesima sede operativa, e che il reato associativo contestato a Parma dovesse attrarre la competenza. La questione arrivava così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato, rilevando anzitutto la genericità dello stesso. Dalla sola sentenza impugnata può desumersi il contesto procedimentale posto a fondamento dell’eccezione difensiva: la contestazione di una associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di più reati fiscali, con un arco temporale comprendente anche i delitti di indebita compensazione poi giudicati a Modena.
Il motivo di ricorso postula un automatismo inesistente. La Corte osserva che la rivendicata vis attractiva del procedimento relativo all’associazione non opera in via generale, tanto più a fronte dell’estraneità di uno dei concorrenti al reato associativo, nei cui confronti la condanna è passata in cosa giudicata.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ricorda che fra reato associativo e singoli reati fine non è ravvisabile un vincolo rilevante ai fini della continuazione o della connessione teleologica, posto che, normalmente, al momento della costituzione dell’associazione i reati fine sono previsti solo in via generica e programmatica. Il vincolo può ravvisarsi solo se, già in quel momento, i delitti fine siano stati concepiti in modo chiaro e definito (Sez. VI n. 3960 del 1997; Sez. II n. 45337 del 2015).
La Corte richiama inoltre le Sezioni Unite n. 53390 del 2017, secondo cui, ai fini della configurabilità della connessione teleologica e della sua idoneità a determinare lo spostamento della competenza per territorio, non è richiesta identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato.
Nel caso concreto la connessione non può ritenersi sussistente, per la presenza di un concorrente al quale non è stato contestato il reato associativo. Ne consegue la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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