L’onere della prova del malfunzionamento dell’etilometro grava sull’imputato (Cass. pen. n. 25499 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prova etilometrica a mezzo di alcoltest è dotata di validità scientifica e l’esito della verifica, quando l’apparecchiatura sia omologata e non presenti difetti di funzionamento, ha valore di evidenza del tasso alcolemico. L’eccezione di omessa omologazione, di malfunzionamento dell’apparecchio o di erroneità della procedura incombe sull’imputato, che deve prospettarla in modo specifico. L’attestazione dell’avvenuta taratura è funzionale a dimostrare il regolare funzionamento dello strumento alla data dell’accertamento, sicché il superamento dei limiti di errore in verifiche di molto precedenti è superato dall’esito positivo dell’ultima verifica antecedente al fatto. La mancata trasmissione integrale alla Corte di appello degli atti del processo di primo grado integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, non eccepibile dopo la pronuncia della sentenza conclusiva del grado in cui si è verificata. Il provvedimento di diniego della perizia non è sanzionabile in cassazione, trattandosi di giudizio di fatto insindacabile se sorretto da adeguata motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Treviso, all’esito di giudizio immediato conseguente a opposizione a decreto penale di condanna, aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies, cod. strada, per aver condotto un’autovettura in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 1,51 g/l alla prima prova e 1,17 g/l alla seconda prova, con l’aggravante dell’orario notturno. La Corte di appello di Venezia, cui gli atti erano stati trasmessi da Cassazione con ordinanza previa conversione del ricorso in appello, aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva concesso le attenuanti generiche e sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando undici motivi, incentrati in gran parte sulla contestata inaffidabilità dell’etilometro utilizzato per l’accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto scrutinato i primi due motivi, relativi all’omessa trasmissione alla Corte di appello del fascicolo di primo grado e alla conseguente omessa valutazione di una prova decisiva, consistente nella seconda copia del libretto metrologico dell’etilometro, che documentava il superamento dei limiti di errore nelle verifiche del 2007 e 2008. La S.C. ha premesso che la violazione dell’art. 590 cod. proc. pen. può configurare una nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen., ma trattasi di nullità a regime intermedio, che non può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità dopo la pronuncia della sentenza di appello. Nel merito, ha ritenuto non illogica la motivazione dei giudici di merito, che avevano considerato superato il dato dei precedenti superamenti dei limiti di errore dall’esito positivo dell’ultima verifica, eseguita circa sette mesi prima dell’accertamento.
Quanto alle doglianze concernenti la validità dell’omologazione, il numero delle prove di laboratorio, la competenza degli enti di verifica, la corrispondenza dei codici alfanumerici e l’assenza dei files di log, la Corte le ha ricondotte alla consolidata giurisprudenza secondo cui l’esito dell’alcoltest ha valore di evidenza qualora l’apparecchiatura sia omologata e non presenti difetti di funzionamento. L’onere di eccepire il malfunzionamento incombe sull’imputato, che deve prospettarlo in modo specifico, senza potersi limitare a meri rilievi formali. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, che aveva considerato dirimente il dato dell’omologazione e della revisione positiva dello strumento sette mesi prima dell’accertamento, coerente con i sintomi rilevati dagli operanti.
In ordine alla mancata ammissione della perizia sull’etilometro, la S.C. ha richiamato l’orientamento per cui tale mezzo non rientra nella categoria della prova decisiva e il relativo diniego è insindacabile in cassazione se sorretto da adeguata motivazione. Parimenti manifestamente infondato è stato ritenuto il motivo basato sulla cd. curva di Widmark, in quanto le tempistiche di assorbimento e smaltimento dell’alcol non sono determinabili in astratto, dipendendo da numerosi fattori individuali, sicché la mera invocazione della curva non è idonea a confutare l’accertamento strumentale. Infine, le censure relative alla valutazione della testimonianza della moglie dell’imputato sono state ritenute non consentite in sede di legittimità, sollecitando una diversa valutazione in fatto di fronte a un apparato motivazionale congruo e privo di illogicità. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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