Reato permanente chiusura a ritroso legittima solo dalla modifica (Cass. pen. Sez. I n. 10313 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delimitazione del tempus commissi delicti del reato permanente, operata dal pubblico ministero in udienza mediante la “chiusura” di una contestazione originariamente “aperta”, non integra una ritrattazione dell’azione penale, ma costituisce forma anticipata di interruzione giudiziale della permanenza. La retrodatazione della data finale di consumazione è però ammessa solo se sorretta da adeguati elementi giustificativi desumibili dalle emergenze processuali. In loro assenza, la modifica è valida ed efficace dal solo momento in cui viene effettuata, con la conseguenza che il periodo di permanenza compreso tra la data retrodatata e quella dell’udienza di chiusura resta oggetto dell’imputazione e deve formare oggetto di pronuncia. Il giudice non può ritenere insindacabile la scelta del pubblico ministero: è tenuto a verificarne, nel contraddittorio, la rispondenza alle finalità del giudizio e alle garanzie dell’imputato.
Il Fatto
Il ricorrente era stato tratto a giudizio per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso con contestazione “aperta”, a decorrere dal 1998 e con condotta perdurante. Nel corso del dibattimento il pubblico ministero aveva modificato l’imputazione, chiudendo il tempus commissi delicti al 2002, a fronte di un’istruttoria che non aveva suffragato l’ipotesi di accusa per il periodo successivo.
Il Tribunale aveva assolto l’imputato perché i fatti non sussistono. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12.02.2024, aveva respinto sia l’appello della difesa, che eccepiva la nullità dell’ordinanza di modifica dell’imputazione, sia quello del pubblico ministero. La difesa ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la nullità dell’ordinanza e la violazione dei principi affermati in precedenti decisioni in materia di litispendenza. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio, limitatamente all’omessa pronuncia assolutoria sul periodo anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra contestazioni “chiuse” e “aperte” del reato permanente, consolidata in Sezioni Unite n. 11930 del 1994 e Sezioni Unite n. 11021 del 1998. Nella contestazione aperta la permanenza è già insita nella sostanza del fatto: la vis espansiva dell’imputazione attrae i “fatti in via di accadimento” fino alla sentenza di primo grado, senza necessità di contestazioni suppletive. In questi termini si è espressa anche la Corte cost. n. 53 del 2018, che pone nella sentenza di primo grado il limite ultimo dell’espansione.
I precedenti richiamati dalla difesa, pur emessi nell’ambito di vicende processuali intersecate, non sono vincolanti in questo procedimento. Essi riguardano gli effetti della modifica dell’imputazione sulla procedibilità dell’azione penale nel secondo giudizio, non la legittimità della modifica in sé. La Corte ribadisce il principio di Sez. 5 n. 20045 del 2023: compete al giudice della cognizione, non al giudice del subprocedimento cautelare, verificare che la perimetrazione non si traduca in abuso.
La delimitazione a ritroso, secondo il Collegio, non integra di per sé ritrattazione dell’azione penale, che va intesa come iniziativa volta a eliminare elementi essenziali o circostanziali dell’imputazione. Essa costituisce piuttosto forma anticipata di interruzione giudiziale della permanenza, consentita al pubblico ministero. La facoltà di precisare i confini temporali della condotta non è però illimitata: deve essere ancorata a elementi desumibili dalle emergenze processuali, dal modificarsi del quadro probatorio o dalla rilevata imprecisione del capo di imputazione.
Il punto centrale è il controllo del giudice. Il pubblico ministero può sottrarre alla cognizione solo le porzioni di accadimento non ancora verificatesi: in tal caso la chiusura opera automaticamente alla data dell’udienza e non è richiesta motivazione. Se invece retrodata a epoca antecedente, e la retrodatazione non è sorretta da adeguati elementi giustificativi, l’interruzione deve considerarsi prodotta dalla data in cui la volontà di chiusura è stata manifestata. Nel caso concreto nessun elemento giustificava una retrodatazione di dieci anni rispetto all’udienza del 24.01.2012.
La sentenza impugnata e quella di primo grado vanno pertanto annullate senza rinvio nella parte in cui hanno limitato la cognizione e l’assoluzione al solo periodo 1998-marzo 2002. Ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte estende la statuizione assolutoria fino al 24.01.2012, data dell’udienza di definizione dell’imputazione.
Nota della Redazione
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