Gravità indiziaria e adeguatezza della misura cautelare richiedono motivazione specifica (Cass. pen. Sez. III n. 1239 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il giudice del riesame che afferma la gravità indiziaria deve esplicitare l’iter logico-giuridico che sorregge l’asserto, non potendosi limitare a valorizzare la ripetitività e l’omogeneità delle condotte tenute da altri soggetti, né a richiamare la centralità di un terzo indagato. La gravità indiziaria esige elementi che, resistendo a interpretazioni alternative, fondino una qualificata probabilità di colpevolezza. Parimenti, in ordine alla proporzionalità e adeguatezza della misura, il giudice deve specificare le ragioni per cui una misura gradata non sia idonea, non bastando il richiamo al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie.

Il Fatto

Il ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta di riesame del provvedimento applicativo degli arresti domiciliari, disposto per la contestazione provvisoria del reato di cui all’art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309/1990, in relazione a due presunte cessioni di cocaina.

La difesa deduce, con il primo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, sostenendo l’insufficienza degli elementi indiziari: il lungo monitoraggio con telecamere e dispositivi di localizzazione GPS avrebbe consentito di contestare solo due episodi, nelle immagini non emergerebbe prova della natura stupefacente dell’oggetto ceduto, mai sarebbe stata rinvenuta sostanza nelle perquisizioni, né le intercettazioni avrebbero contenuto univoco. Con il secondo motivo contesta l’insussistenza delle esigenze cautelari e la carenza di motivazione sull’idoneità di una misura non custodiale, in ragione del ruolo marginale e della occasionalità delle cessioni.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il plesso argomentativo dell’ordinanza impugnata non consente di evincere con chiarezza l’iter logico-giuridico seguito dal giudice del riesame per affermare la sussistenza della gravità indiziaria.

La Corte richiama la nozione consolidata di gravità indiziaria: essa è connessa all’individuazione di elementi, di natura logica o rappresentativa, diretti o indiretti, che, resistendo a interpretazioni alternative, non valgono di per sé a dimostrare l’attribuibilità del reato, ma, apprezzati nella loro consistenza e coordinazione logica, consentono di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare la responsabilità, fondando una qualificata probabilità di colpevolezza. Sul punto richiama Sez. U. n. 37345 del 21.04.1995, Costantino e Sez. 6 n. 863 del 10.03.1999, Capriati, Sez. 2 n. 5169 del 04.11.1999, Cerqua e Sez. 3 n. 17527 del 11.01.2019. La giurisprudenza ha così ricondotto alla gravità indiziaria la valenza epistemica di una prova allo stato degli atti, non riducibile a una semiplena probatio.

Nel caso concreto, il giudice a quo ha desunto gli indizi dall’indagine eseguita su un terzo soggetto, gestore di un locale ritenuto centro di spaccio, valorizzando l’omogeneità del modus operandi del ricorrente rispetto a quello degli spacciatori che approvvigionavano quel terzo. La Corte rileva però che dalla motivazione emerge che la polizia non è pervenuta ad alcun sequestro di sostanza stupefacente nei confronti del ricorrente; quanto alle intercettazioni, il giudice non ha indicato le ragioni della significatività probatoria delle espressioni captate in relazione alla specifica contestazione. Il Tribunale non ha scandagliato i rapporti tra il ricorrente e il terzo indagato, per verificare se essi potessero affondare le radici in ragioni non inerenti alla cessione di sostanze stupefacenti, né ha chiarito in cosa si sostanziasse il comportamento circospetto attribuito al ricorrente.

La Corte precisa che non può essere valorizzata, di per sé, la ripetitività e la sostanziale omogeneità delle condotte tenute da altri soggetti indagati, né risulta esplorato il profilo dei contatti con soggetti dediti al consumo o all’acquisto di stupefacenti. Infine, quanto alla proporzionalità e adeguatezza della misura, il giudice a quo si è limitato a richiamare gli elementi sul pericolo di reiterazione, senza specificare nulla in ordine all’adeguatezza di una misura gradata. L’ordinanza è dunque annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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