La confisca di sproporzione è misura di sicurezza applicabile nonostante la prescrizione (Cass. pen. Sez. II n. 1729 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La confisca di sproporzione prevista dall’art. 240-bis cod. pen. è misura di sicurezza patrimoniale atipica, priva di natura sanzionatoria, perché attinge beni collegati, sia pure indirettamente, al reato-spia e la cui disponibilità accresce la pericolosità del detentore. La successione nel tempo delle leggi che regolano le misure di sicurezza è governata dal tempus regit actum, con esclusione del divieto di retroattività della legge sfavorevole. Ne consegue che l’art. 578-bis cod. proc. pen. è applicabile anche a reati consumati prima della sua entrata in vigore, purché l’applicazione della misura risulti prevedibile per l’interessato, alla luce della stabilità della base legale e del diritto vivente. La diagnosi differenziale tra confisca-sanzione e confisca-misura di sicurezza si fonda sul collegamento tra bene e reato: immediato nella confisca diretta, mediato in quella di sproporzione, assente nella confisca per equivalente.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli dichiarava estinto per prescrizione il reato di riciclaggio, per il quale l’imputata era stata condannata in primo grado a tre anni di reclusione e quattromila euro di multa, e confermava la confisca di sproporzione degli immobili nella sua disponibilità, disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen.

Il difensore proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo deduceva violazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen.: la confisca, di natura “sostanzialmente sanzionatoria”, non poteva applicarsi in assenza di condanna per condotte consumate prima dell’entrata in vigore della norma. Con il secondo contestava la contraddittorietà della motivazione sull’elemento soggettivo del reato.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta il primo motivo su tre passaggi. Quanto alla natura della confisca, la decisione nega che la misura ex art. 240-bis cod. pen. abbia carattere sanzionatorio. Pur consapevole della lettura “ambigua” delle Sezioni Unite n. 26654 del 2008 (caso Fisia Italimpianti), la Corte aderisce all’indirizzo che riconduce la confisca allargata al genus delle misure di sicurezza, sia pure atipiche, sulla scorta di Sezioni Unite n. 920 del 2004 (Montella), Sezioni Unite n. 27421 del 2021 (Crostella) e Sezioni Unite n. 8052 del 2023 (Rizzi). La misura coniuga finalità dissuasiva e preventiva, ed è confermata da Corte cost. n. 24 del 2019, che ha ricondotto confisca di prevenzione e confisca allargata a un unico genus.

La Corte individua il criterio distintivo nel nesso tra bene e reato. Esso è immediato nella confisca diretta, mediato in quella di sproporzione, assente nella confisca per equivalente, che per questo è sanzione (in tal senso Sezioni Unite n. 4145 del 2023, Esposito). La pericolosità della detenzione, e non il bene in sé, legittima il vincolo (così Sezioni Unite n. 31617 del 2015, Lucci).

Quanto al secondo passaggio, la successione delle leggi in materia di misure di sicurezza è retta dal tempus regit actum, sottraendosi al divieto di retroattività dell’art. 2 cod. pen., riservato alle norme incriminatrici (tra le altre, Sez. III n. 14598 del 2018). Il criterio vale quindi anche per l’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 21/2018, che consente al giudice dell’impugnazione di accertare la responsabilità al solo fine di applicare la confisca.

Il terzo passaggio introduce il temperamento dell’affidamento, secondo la lezione di Sezioni Unite n. 8052 del 2023 (Rizzi): l’operatività del tempus regit actum può essere mitigata per tutelare la prevedibilità della base legale, valore di rilievo costituzionale e convenzionale, richiamato anche da Sezioni Unite n. 27614 del 2007 (Lista) e da Corte Edu, De Tommaso c. Italia, 2017. Nel caso concreto, l’esito è nel senso della prevedibilità: l’art. 578-bis replica il contenuto dell’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, comma 4-septies, introdotto dalla legge n. 161/2017, e la regola era già emersa nel diritto vivente (Sez. II n. 32273 del 2010, Pastore). Poiché il termine di prescrizione è spirato nel novembre 2021, la misura era prevedibile e legittimamente disposta.

Il secondo motivo è inammissibile: si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove sull’elemento soggettivo del riciclaggio, già persuasivamente valutate. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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