Attività di parcheggiatore abusivo e diniego delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 9343 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Ne deriva che il giudizio di fatto posto a base del diniego può sorreggersi sulle sole ragioni preponderanti della decisione e che la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non è sindacabile con ricorso per cassazione. È inammissibile il motivo che si limiti a riproporre una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 26 settembre 2024, che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Palermo l’8 novembre 2023 in ordine al reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, per avere svolto l’attività non autorizzata di parcheggiatore.

Con un primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità; con un secondo motivo ha censurato, per violazione di legge e vizio di motivazione, il diniego delle attenuanti generiche. La questione approda in legittimità sulla tenuta di una motivazione costruita su ragioni selezionate dal giudice di merito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile, perché costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. La Corte territoriale, richiamando le conformi valutazioni del Tribunale, ha ricostruito la condotta sulla base del diretto apprezzamento del personale di polizia giudiziaria intervenuto, che aveva notato come il ricorrente desse indicazioni agli utenti su dove parcheggiare, vigilasse sui mezzi in sosta e richiedesse il pagamento del dovuto.

Sul secondo motivo la Corte richiama il costante orientamento di legittimità: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Nel caso concreto il giudice di merito ha valorizzato la reiterazione delle condotte, anche dopo il fatto per cui è processo.

Il Collegio richiama sul punto Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02, nonché le conformi Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01 e Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 – 01, e da ultimo Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.

Viene quindi in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla sola indicazione delle ragioni preponderanti della decisione, con la conseguenza che la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con ricorso per cassazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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