Diniego della particolare tenuità del fatto e sindacato di legittimità sulla prova (Cass. pen. Sez. VII n. 9368 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è ammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., giacché la mancata osservanza di una norma processuale rileva solo quando sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il motivo che pretenda una rilettura delle fonti probatorie e l’adozione di nuovi parametri di valutazione è inammissibile, perché trasformerebbe il giudice di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto. Quanto al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, con riferimento ai criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen., non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti, ma sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Messina, che aveva confermato la condanna per fatti connessi a un incidente stradale, dolendosi della violazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa e della mancanza di motivazione in ordine alle doglianze d’appello, nonché dell’erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione in punto di diniego della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

Deduce, in particolare, che la sentenza impugnata avrebbe offerto una lettura parziale dei dati probatori, senza confrontarsi con le giustificazioni del comportamento tenuto dopo il sinistro. Chiede pertanto l’annullamento della decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché i motivi sono manifestamente infondati, privi di specificità e del tutto assertivi. Essi non sono consentiti in sede di legittimità, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione o una lettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Quanto al primo motivo, la Corte ricorda il consolidato insegnamento secondo cui la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non è ammissibile come motivo di ricorso, poiché l’inosservanza di quella norma non è sanzionata nei modi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. I giudici del merito hanno dato conto degli elementi di prova sulla responsabilità e hanno ritenuto inidonee le giustificazioni addotte, ricostruendo la condotta dell’imputato successiva al sinistro.

Di fronte a tale motivazione il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione: modo di procedere inammissibile, perché trasformerebbe la Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha argomentato e motivato logicamente il diniego della causa di non punibilità con il comportamento complessivo dell’imputato in occasione dei fatti. La sentenza si colloca così nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite n. 13681 del 25.2.2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo.

La Corte ribadisce che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità, il giudizio sulla tenuità va effettuato con riferimento ai criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., senza necessità di esaminare tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come affermato dalla Sez. 7, n. 10481 del 2022. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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