Estorsione tentata e consumata: il profitto inferiore non scinde il reato (Cass. pen. Sez. II n. 1730 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conseguimento di un profitto inferiore alla somma richiesta non scinde la condotta estorsiva in un tentativo e in un delitto consumato. L’azione criminosa, essendo unica e inscindibile, resta estorsione consumata per l’intero importo conseguito, e la differenza rispetto alla pretesa originaria rileva soltanto sull’entità del danno materiale, eventualmente ai fini dell’attenuante della speciale tenuità. Il criterio distintivo tra estorsione e truffa c.d. vessatoria va poi individuato nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato: ricorre estorsione quando il male è attribuibile agli stessi agenti, che coartano la volontà della vittima.

Il Fatto

Due imputati impugnano con separati ricorsi la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di primo grado per tentativo di estorsione ed estorsione. La questione centrale attiene alla qualificazione dei fatti contestati ai capi G) e H): i giudici di merito hanno ritenuto configurabili due autonome ipotesi, l’una tentata in relazione alla somma richiesta, l’altra consumata per la somma effettivamente percepita, con conseguente doppio aumento di pena per la continuazione.

Un ricorrente censura anche il rigetto dell’istanza di rinnovazione istruttoria e la mancata citazione della persona offesa; l’altro deduce la violazione del termine a difesa e l’omessa qualificazione del fatto come truffa aggravata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unitarietà della vicenda estorsiva contestata al capo G). Dalla sola lettura del capo d’imputazione emerge che le minacce erano intese a ottenere una somma determinata ma hanno fatto conseguire un profitto inferiore. Secondo la Corte, il fatto che l’agente abbia realizzato un profitto minore di quello originariamente voluto non opera alcuna cesura nella condotta delittuosa.

Il principio è richiamato in termini consolidati: l’avvenuta consegna di una somma inferiore a quella richiesta non esclude la consumazione del reato, né scinde il reato in un delitto consumato per la somma consegnata e tentato per la differenza. L’esito ridotto incide soltanto sull’entità del danno materiale, con eventuale applicazione dell’attenuante della speciale tenuità. Da qui l’esclusione della configurabilità del tentativo e l’annullamento sul punto, disposto senza rinvio perché la pena è rideterminabile sulla base delle statuizioni di merito.

Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte conferma la correttezza dell’estorsione rispetto alla prospettata truffa c.d. vessatoria. Il danno è stato prospettato come conseguenza delle condotte degli stessi agenti: il pericolo non era possibile ed eventuale, ma reale e direttamente riconducibile a chi minacciava, così da coartare la volontà della persona offesa e non da indurla in errore.

Il ricorso concernente l’omessa citazione della persona offesa è dichiarato inammissibile per carenza di interesse: l’eventuale accoglimento del motivo produrrebbe un effetto deteriore per l’imputato. Allo stesso modo il motivo sulla mancata rinnovazione istruttoria è respinto, poiché la richiesta era stata avanzata con l’alto integrativo ex art. 507 cod. proc. pen. e non con l’istanza di ammissione ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

Le doglianze relative al termine a difesa e agli avvisi al testimone indagato sono dichiarate manifestamente infondate: l’imputato risultava assistito da altro difensore e nessuna eccezione era stata sollevata prima dell’esame. L’annullamento sul tentativo estende infine i propri effetti favorevoli al coimputato, in forza dell’art. 587 cod. proc. pen., con rideterminazione della pena per entrambi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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