Confisca dei telefoni cellulari illegittima senza nesso di strumentalità col reato (Cass. pen. Sez. III n. 28435 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La confisca dei telefoni cellulari non è legittima quando la sentenza di patteggiamento, in caso di detenzione di stupefacente per uso non esclusivamente personale, non qualifichi i dispositivi come corpo del reato né accerti un nesso di strumentalità necessaria rispetto alla condotta contestata. La motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è sindacabile nel merito del rigetto delle cause di proscioglimento solo se dal testo emerga in modo assoluto la sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 30 ottobre 2025, applicava all’imputato la pena su concorde richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riqualificando l’originaria ipotesi accusatoria. Il giudice disponeva la confisca dei telefoni cellulari e del denaro rinvenuto.

L’imputato proponeva tre ricorsi per cassazione, due dei quali lamentavano l’illegalità della confisca dei telefoni cellulari in assenza dei presupposti di legge, mentre il terzo censurava la confisca dei telefoni e del denaro in quanto disposta oltre il patto e fuori dai casi consentiti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso incentrato sull’omessa motivazione del mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Il motivo è inammissibile, perché il Tribunale ha dato conto del fatto, delle fonti di prova e della riqualificazione dell’ipotesi accusatoria.

Con la sentenza di patteggiamento, ricorda la Corte, il controllo di legittimità sulla motivazione è possibile solo quando dal testo emerga con assoluta evidenza una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Il ricorrente non ha dedotto alcun elemento favorevole e si è limitato a una censura di mero stile, oltre i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. A sostegno è richiamato il precedente Sez. 2, n. 39159 del 10.09.2019.

Nel merito della confisca, la Corte ritiene fondata la sola doglianza relativa ai telefoni cellulari. È stata accertata la detenzione dello stupefacente e non lo spaccio, e nella sentenza non compare alcuna qualificazione dei dispositivi come corpo del reato. Il giudice non ha indicato né delineato un nesso di strumentalità necessaria rispetto al reato contestato.

Diversa è la posizione del denaro, pari a 16.158,60 euro, confiscato in forza dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e dell’art. 240-bis cod. pen. La confisca avviene in esecuzione del patto, perché il pubblico ministero ha prestato consenso subordinandolo a tale condizione e l’imputato vi ha aderito, circostanza riconosciuta nello stesso ricorso.

Segue l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari, con nuovo giudizio sul punto davanti al Tribunale di Milano, e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *