Motivazione per relationem del periculum del GIP al PM (Cass. pen. Sez. 3 n. 5438 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la motivazione per relationem dell’ordinanza applicativa del sequestro preventivo funzionale alla confisca, a condizione che il provvedimento faccia riferimento ad un legittimo atto del procedimento la cui motivazione risulti congrua, che il giudice dimostri di aver preso cognizione delle ragioni dell’atto richiamato e che tale atto sia conoscibile. La motivazione sul periculum in mora che richiami espressamente le argomentazioni della richiesta del pubblico ministero non è inesistente, ma solo eventualmente integrabile dal tribunale del riesame, il quale non può dichiarare la nullità del decreto per assenza grafica della motivazione quando il GIP abbia operato un rinvio espresso.

Il Fatto

Il GIP del Tribunale di Catanzaro aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di un indagato, contestandogli il reato associativo e alcuni episodi di traffico di sostanze stupefacenti. Nell’ordinanza genetica, dopo la descrizione del quadro indiziario, il GIP aveva richiamato espressamente, motivando in via autonoma, la richiesta cautelare del pubblico ministero in ordine ai profitti illeciti e al rischio di alienazione fittizia dei beni.

Il Tribunale di Catanzaro, investito del riesame, aveva annullato l’ordinanza per difetto di motivazione sul periculum in mora, ritenendo che la carenza grafica non fosse integrabile, conformandosi al principio per cui la motivazione del tutto mancante determina la nullità del provvedimento. Avverso tale decisione ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del pubblico ministero fondato, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. Primavera del 2000 in tema di motivazione per relationem, legittima a tre condizioni: il rinvio ad un atto del procedimento con motivazione congrua, la dimostrazione che il giudice abbia meditato e fatto proprie le ragioni dell’atto e la conoscibilità dell’atto stesso per l’esercizio del diritto di difesa.

Nel caso di specie, il GIP aveva dedicato al tema della necessità del vincolo specifiche argomentazioni, richiamando espressamente la dettagliata analisi della richiesta del PM circa le condotte di interposizione fittizia di beni e i cambi di residenza, elementi di per sé significativi del periculum in mora. La Corte ha escluso che la motivazione potesse considerarsi inesistente, essendo invece presente e ancorata a un atto conoscibile.

Ne consegue che il tribunale del riesame avrebbe potuto legittimamente procedere a un intervento integrativo, qualora avesse ritenuto la motivazione insufficiente, ma non avrebbe dovuto annullare l’ordinanza per una carenza non ravvisabile. La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, affinché riesamini il profilo della ravvisabilità del periculum in mora.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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