Sequestro conservativo e patteggiamento: difetto di titolo per la parte civile (Cass. pen. Sez. III n. 28432 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte civile costituita nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., non può impugnare la sentenza di patteggiamento né richiedere il sequestro conservativo a cautela della pretesa risarcitoria. Il patteggiamento preclude al giudice penale qualsiasi statuizione civile oltre la liquidazione delle spese di costituzione e non forma alcun titolo, neppure di condanna generica, cui ancorare la misura cautelare. Il sequestro conservativo presuppone la possibilità di una condanna penale, almeno generica, e non può coesistere con una sentenza che tale titolo non produce. Sulla somma oggetto di confisca ex art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 prevale il diritto dell’Erario rispetto alla pretesa cautelare della parte civile.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha applicato all’imputato la pena concordata per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni personali, disponendo la confisca della somma di euro 39.725,00 e la confisca e distruzione del restante materiale in sequestro.
La parte civile, che aveva chiesto a cautela del proprio credito risarcitorio il sequestro conservativo delle somme già sottoposte a sequestro preventivo, ha impugnato sia la sentenza sia la successiva ordinanza con cui il giudice ha respinto l’istanza. L’imputato ha proposto ricorso lamentando il difetto di motivazione sulle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto all’imputato, il motivo è inconsistente: nella sentenza impugnata il giudice ha dato conto dei fatti e delle fonti di prova a carico, giustificando la qualificazione giuridica. Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è ammesso, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo quando dal testo emerga evidente una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., secondo il principio affermato da Sez. II n. 39159 del 10.09.2019. Il ricorrente non ha dedotto alcun elemento favorevole.
Il nucleo del provvedimento riguarda i sei motivi della parte civile, tutti volti a ottenere il sequestro conservativo della somma già confiscata. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 16403 del 30.11.2023, dep. 2024, che riconoscono al danneggiato il diritto di costituirsi parte civile anche nel rito alternativo e l’obbligo del giudice di provvedere sulle spese di costituzione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., fuori dalla liquidazione delle spese la parte civile non ha diritto di impugnare la sentenza di patteggiamento, come ribadito da Sez. IV n. 32205 del 21.10.2020.
La Corte sottolinea che non è possibile cautelare un credito risarcitorio il cui accertamento è precluso al giudice penale: il patteggiamento non può formare alcun titolo, neanche di condanna generica. Il sequestro conservativo esplica la sua funzione cautelare e servente solo se è possibile una condanna penale, quanto meno generica, secondo l’insegnamento di Sez. I n. 6751 del 25.10.2022, Sez. IV n. 9851 del 19.01.2015 e Sez. III n. 26105 del 06.05.2009.
La giurisprudenza ammette la perdurante validità del sequestro conservativo emesso prima della sentenza di patteggiamento, in funzione di garanzia della successiva azione civile (Sez. I n. 22062 del 21.01.2011), ma non contempla l’ipotesi che la misura sia disposta nello stesso contesto della sentenza che preclude ogni statuizione civile. Nulla osta a che sul medesimo bene coesistano sequestro conservativo e sequestro preventivo, avendo finalità diverse (Sez. II n. 37983 del 01.12.2020). Nel caso di specie, però, la parte civile ha chiesto il sequestro solo della somma acquisita dall’Erario a titolo di profitto illecito: correttamente il giudice ha negato il diritto, riconoscendo la prevalenza del diritto dell’Erario sulla pretesa cautelare e rimandando al giudice civile ogni valutazione sul restante patrimonio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.