Confisca urbanistica e istruttoria incompleta: basta il pieno accertamento del fatto (Cass. pen. Sez. III n. 8067 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di lottizzazione abusiva, la confisca dei terreni di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche quando l’istruttoria dibattimentale non sia stata integralmente espletata, essendo sufficiente che il giudice dia adeguata contezza della completezza dell’accertamento in fatto e della superfluità o irrilevanza delle prove non assunte, ancorché in precedenza ammesse. Il pieno accertamento del fatto, richiesto dalle Sezioni Unite n. 13539 del 2020, non impone l’escussione di tutte le prove prospettate dalle parti, ma solo che la decisione si fondi sul materiale probatorio acquisito nel contraddittorio prima del maturare della prescrizione. La parte che censura in cassazione la mancata assunzione di una prova ammessa deve illustrarne la decisività, in ossequio al principio di specificità di cui all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 19 gennaio 2024, aveva confermato la decisione del Tribunale di Rieti che, dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di lottizzazione abusiva di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, aveva comunque disposto la confisca del terreno oggetto dell’intervento.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. La difesa lamentava che la confisca fosse stata disposta sulla base di un’istruttoria dibattimentale parziale: erano stati escussi solo quattro dei sette testimoni dell’accusa e non era stata data attuazione all’acquisizione delle prove ammesse su richiesta della difesa. Da qui la dedotta violazione del diritto di difendersi provando e dei principi del giusto processo.

La Motivazione della Corte

La Sezione III muove dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 13539 del 2020 (Perroni), che ha ammesso la confisca urbanistica anche in presenza di una causa estintiva del reato, purché la lottizzazione sia stata accertata sotto il profilo oggettivo e soggettivo in un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati. Le Sezioni Unite, osserva il Collegio, hanno però escluso che il processo possa proseguire dopo la prescrizione per raccogliere ulteriori prove finalizzate alla confisca.

Il passaggio centrale della decisione riguarda il significato da attribuire al pieno accertamento del fatto. Secondo la Corte, tale espressione non si correla a una determinata tipologia di prove né alla necessità di esaurire l’istruttoria così come originariamente ammessa dal giudice. Rileva, piuttosto, che il materiale probatorio acquisito prima del maturare della prescrizione, nel rispetto delle garanzie difensive, sia idoneo a fondare la decisione.

Il Collegio richiama l’art. 495, comma 4, cod. proc. pen., che consente al giudice di revocare l’ammissione di prove divenute superflue, e ne trae la conferma che la completezza dell’istruttoria non coincide con l’integrale escussione delle prove ammesse. L’ordinanza di revoca è nulla solo se priva di motivazione sul requisito della superfluità. Ne deriva che è legittima la confisca fondata su prove dichiarative o documentali acquisite in contraddittorio prima della causa estintiva, a nulla rilevando l’incompletezza dell’istruttoria.

Sul piano processuale, la Corte ribadisce che la parte che censura la mancata assunzione di una prova ammessa deve spiegarne il livello di decisività, in ossequio all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Nel caso concreto i ricorrenti si sono limitati a prospettare genericamente temi – la legittimità del piano di lottizzazione, l’individuazione delle aree boscate, le modalità del disboscamento – non dirimenti e in parte smentiti dalla sentenza impugnata.

Quanto al merito, la Corte di appello aveva congruamente motivato la natura boschiva dell’area, desunta dalle aerofotogrammetrie, dal piano territoriale paesistico regionale e dalle dichiarazioni di un teste. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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