Occultamento di più fatture reato unitario ostativo alla tenuità (Cass. pen. Sez. 3 n. 7092 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 ha natura unitaria, essendo integrato dall’occultamento o dalla distruzione di una o più scritture contabili o documenti obbligatori: la pluralità di documenti occultati o distrutti non dà luogo a una pluralità di reati, ma incide solo sul piano sanzionatorio, alla luce dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., e quindi sulla gravità dell’offesa. Tale delitto ha altresì natura permanente, consumandosi solo con la conclusione dell’accertamento fiscale. Ne consegue che, in assenza di una pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, non è applicabile il principio enunciato dalle Sezioni Unite in tema di rilevanza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto rispetto al reato continuato.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società di autotrasporto era stato condannato, con pena sospesa, per il delitto di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, per avere occultato, al fine di evadere le imposte, trentadue fatture emesse nei confronti di una società cliente, non esibendole durante il controllo fiscale e impedendo la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari.
La Corte d’appello di Bari aveva confermato la condanna, escludendo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., in ragione della gravità del fatto derivante dalla pluralità di fatture occultate. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per non avere la corte territoriale seguito i principi enunciati dalle Sezioni Unite Ubaldi, che ritengono applicabile la causa di non punibilità anche al reato continuato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 18891 del 2022, secondo cui la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Tale principio, tuttavia, postula che ricorra un reato continuato, ovvero la violazione di più disposizioni di legge in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, unificate ai sensi dell’art. 81, comma secondo, cod. pen.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso la ricorrenza di tale presupposto, richiamando la natura unitaria del reato di occultatamento di scritture contabili. Secondo la giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 38375 del 2015), il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 rimane unico anche in presenza di una pluralità di documenti occultati, attesa la riconducibilità dei beni all’unica categoria delle scritture contabili o dei documenti obbligatori; la pluralità incide solo sul piano sanzionatorio e sulla gravità dell’offesa.
La Corte ha inoltre ricordato che il delitto ha natura permanente, perdurando l’obbligo di esibizione dei documenti fiscali finché prosegue il controllo da parte degli organi ispettivi, con la conseguenza che la consumazione postula la conclusione dell’accertamento (Sez. 3, n. 11469 del 2025).
Applicando tali coordinate, la Corte ha ritenuto correttamente argomentata la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la particolare tenuità dell’offesa valorizzando la pluralità di fatture occultate, in adesione ai principi della sentenza Lazzeri. L’erroneo riferimento, da parte del giudice di merito, alla “continuazione tra i reati” — affermazione contrastante con l’unitarietà del reato e non impugnata in punto pena — non vale a rendere applicabili i principi delle Sezioni Unite Ubaldi, difettando il presupposto della pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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