Inammissibile ricorso su pena concordata ex art 599 bis cpp (Cass. pen. Sez. II n. 28607 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice di appello recepisce l’accordo delle parti sulla determinazione della pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., le parti non possono dedurre in sede di legittimità il difetto di motivazione né alcuna questione attinente al trattamento sanzionatorio che non comporti l’illegalità della pena. Il vaglio di legittimità resta circoscritto alla verifica della legalità della pena concordata, restando estranea ogni doglianza sulla sua concreta quantificazione, sulla continuazione, sulla recidiva e sulle circostanze.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la pronuncia del GIP del Tribunale di Napoli che aveva condannato il ricorrente per il delitto di rapina aggravata, rideterminando il trattamento sanzionatorio in conformità all’accordo raggiunto dalle parti.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente sulla legalità della pena concordata. Ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione all’aumento per la continuazione, l’omesso scrutinio dell’attenuante della lieve entità, l’omessa verifica dell’incidenza dell’aggravante del travisamento, il difetto di motivazione sulla recidiva e l’ambigua statuizione sulla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Il giudice di appello ha determinato la pena in conformità con l’accordo raggiunto dalle parti: nessuna questione può dunque essere proposta dal ricorrente sul tema del trattamento sanzionatorio, nemmeno sotto il profilo della pretesa illegittimità della pena.

Il Collegio richiama l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite del 09.07.2026, che ha risposto negativamente al quesito sulla deducibilità, con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, di vizi attinenti alla determinazione della pena non comportanti l’illegalità della stessa.

La Corte ricorda di aver già affermato, in relazione all’identica fattispecie di cui all’art. 599 cod. proc. pen., poi abrogato dal decreto-legge n. 92 del 2008 e successivamente reintrodotto nel nuovo art. 599-bis cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che, quando il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati.

Sul punto sono richiamati i precedenti Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Rv. 275234 e Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504, con principio ribadito da Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02 e Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Rv. 288577-01. Ne consegue l’inammissibilità di tutti i motivi perché manifestamente infondati.

Tale causa di inammissibilità è dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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