Conflitto di interessi del dipendente pubblico e necessità di attualità del rapporto (Cass. civ. Sez. Lav. n. 31897/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, il conflitto di interessi, anche solo potenziale, ex art. 6-bis della l. n. 241 del 1990 e art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013, postula l’attualità dell’interesse personale, non potendo fondarsi su rapporti di collaborazione risalenti nel tempo e di durata limitata. Il dovere di astensione e di segnalazione è correlato a situazioni concrete e attuali, in cui l’interesse del dipendente possa effettivamente influenzare l’imparzialità dell’azione amministrativa. La previsione del Codice di comportamento dell’Agenzia delle Entrate, che circoscrive la rilevanza dei rapporti di collaborazione agli ultimi tre anni, è conforme ai principi generali e non contrasta con il d.P.R. n. 62/2013.
Il Fatto
Un dipendente dell’Agenzia delle Entrate veniva sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato con il rimprovero verbale per aver partecipato a una verifica fiscale nei confronti di un contribuente con cui, in epoca risalente (15 anni prima) e per un brevissimo periodo (poco più di due mesi), aveva intrattenuto un rapporto di collaborazione, senza aver preventivamente segnalato tale circostanza e senza essersi astenuto. Il Tribunale di Massa respingeva la domanda di annullamento della sanzione. La Corte d’appello di Genova, in riforma, accoglieva la domanda, ritenendo che il rapporto di collaborazione, risalente nel tempo e di durata limitata, non integrasse un conflitto di interessi attuale e che il Codice di comportamento dell’Agenzia delle Entrate limitasse la rilevanza di tali rapporti agli ultimi tre anni. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 6-bis l. n. 241/1990, 7 d.P.R. n. 62/2013, e dei principi di imparzialità della PA.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso principale, confermando la sentenza d’appello e dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il Collegio richiama il principio di complementarietà tra potenzialità e attualità del conflitto di interessi, affermando che l’obbligo di astensione e di segnalazione non sorge per qualsiasi rapporto passato, ma richiede che l’interesse personale sia attuale o quanto meno che il rapporto sia tale da poter influenzare concretamente l’imparzialità del dipendente. La Corte valorizza la previsione del Codice di comportamento dell’Agenzia delle Entrate, che limita la rilevanza dei rapporti di collaborazione agli ultimi tre anni, interpretazione coerente con l’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, il quale, al comma 3, prevede che il dipendente si astenga da rapporti economici o di affari con i contribuenti con i quali ha contatti per ragioni di lavoro, espressione che implica un legame attuale.
La Corte rileva che la collaborazione dedotta era durata poco più di due mesi e risaliva a 15 anni prima, circostanza che esclude qualsiasi attualità e che rende irrilevante il potenziale conflitto. Quanto alla mancata segnalazione, la Corte osserva che la violazione dell’obbligo di segnalazione, originariamente contestata, non era stata poi posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio, che si basava esclusivamente sul conflitto di interessi, sicché l’annullamento della sanzione per insussistenza del presupposto sostanziale è legittimo e assorbe ogni altra questione formale. La Corte ribadisce che il dovere di apparire imparziale non può essere spinto fino a comprendere rapporti così remoti e privi di qualsiasi collegamento con l’attività lavorativa attuale.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione del conflitto di interessi: l’avvocato del dipendente pubblico che subisce un procedimento disciplinare per conflitto di interessi deve eccepire l’insussistenza dell’attualità del rapporto, allegando la data di cessazione del rapporto di collaborazione e la sua durata, richiamando i termini temporali previsti dai codici di comportamento (es. triennio) per dimostrare che la situazione non integra i presupposti dell’obbligo di astensione.
- Onere probatorio per l’Amministrazione: l’Amministrazione che irroga una sanzione per conflitto di interessi deve provare non solo l’esistenza di un rapporto pregresso, ma anche la sua attualità o la sua idoneità a influenzare l’imparzialità dell’azione amministrativa, non potendo basarsi su mere congetture o su rapporti risalenti nel tempo; in mancanza, la sanzione è illegittima.
- Ricorso per cassazione e lite temeraria: in caso di rigetto del ricorso per cassazione in conformità alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., il difensore deve essere consapevole che la parte soccombente può essere condannata ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di una somma in favore della controparte e della cassa delle ammende, come nel caso di specie, ove il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato.
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