Appalto di manodopera: onere probatorio della non genuinità sul lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16885 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di manodopera, la verifica della genuinità dell’appalto è ancorata all’accertamento dell’esercizio o meno di poteri di direzione e organizzazione sui lavoratori da parte della società appaltatrice, con il relativo onere probatorio a carico del lavoratore. La censura che investe la valutazione delle prove e la ricostruzione della fattispecie operata dal giudice di merito è proposta in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove. Non configura omessa pronuncia la mancata decisione su istanze istruttorie, non costituenti capo di domanda ma strumentali alla relativa prova.
Il Fatto
La lavoratrice, formalmente dipendente di una società appaltatrice e distaccata presso la capogruppo nel di lei esclusivo interesse, aveva chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze della committente, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, per il periodo di svolgimento del servizio di call center appaltato.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per incompatibilità con le domande di un precedente giudizio. La Corte d’appello, in riforma, aveva rigettato nel merito le domande, accertando che l’organizzazione del servizio era stata curata dalla appaltatrice mediante locali, attrezzature e personale propri, con esercizio del potere direttivo e organizzativo e piena assunzione del rischio economico. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale pronunciato su tutta la domanda e in particolare sulle istanze istruttorie dedotte in primo grado e reiterate in appello. Il motivo è infondato.
La Corte rileva anzitutto un difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., per l’assenza di trascrizione dei mezzi istruttori non ammessi, solo genericamente richiamati. Nel merito, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta diretta all’attuazione in concreto di una volontà di legge e ogni istanza a contenuto concreto formulata in conclusione specifica. Ciò non si verifica nel caso di deduzione di istanze istruttorie, che non costituiscono capo di domanda ma sono strumentali alla sua prova. In ogni caso, esse sono state implicitamente rigettate in esito al compiuto accertamento in fatto della Corte capitolina.
Il secondo motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 29 d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte territoriale ritenuto assolto l’onere probatorio mediante una lettura poco obiettiva degli indici sintomatici della non genuinità dell’appalto. Il motivo è inammissibile.
La Corte ribadisce l’onere probatorio della non genuinità dell’appalto a carico della lavoratrice, secondo l’indirizzo consolidato che ancora la verifica alla titolarità dei poteri direttivi e organizzativi in capo all’appaltatrice. Le censure non involgono alcun problema interpretativo né di falsa applicazione della legge, ma si risolvono nell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile solo come vizio di motivazione.
Non ricorre violazione dell’art. 2697 cod. civ., deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. soltanto se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a parte diversa da quella onerata, e non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove. La doglianza consiste in una diversa interpretazione delle risultanze processuali, insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna della lavoratrice alle spese e raddoppio del contributo unificato ove spettante.
Nota della Redazione
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