Confondibilità tra marchi complessi e valutazione dell’elemento figurativo dominante (Cass. civ. Sez. I n. 14095 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un marchio complesso, la valutazione della somiglianza tra i segni non può limitarsi a considerare una sola componente, ma non è escluso che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento sia influenzata da una o più componenti. Quando tutte le altre assumono rilievo trascurabile, la valutazione di confondibilità può essere affidata al solo esame di tali componenti. Gli elementi denominativi, pur in linea di principio maggiormente distintivi, non prevalgono necessariamente su quelli figurativi: l’elemento figurativo può occupare una posizione equivalente per forma, dimensioni, colore o collocazione. L’affermazione di notorietà del marchio contenuta in sentenza, se espressamente riconosciuta come irrilevante ai fini della decisione, costituisce obiter dictum estraneo alla ratio decidendi e la censura che la investe è inammissibile. Analogamente sfuggono al sindacato di legittimità le valutazioni di confondibilità e di quantificazione del danno riservate al giudice di merito.

Il Fatto

La controversia nasce dalla commercializzazione di capi di abbigliamento contraddistinti da un marchio figurativo raffigurante il profilo di un cane bassotto. La società titolare della privativa agisce per contraffazione; le società convenute propongono domanda di accertamento negativo e di condanna per condotte di concorrenza sleale, lamentando l’invio di lettere di diffida ai rivenditori.

Il Tribunale accoglie la domanda di contraffazione e condanna le convenute al risarcimento del danno, liquidato secondo il criterio della giusta royalty. La Corte di appello respinge il gravame, ravvisando il carattere forte del marchio, il rischio di confusione e l’irrilevanza dei diversi canali distributivi. Le soccombenti ricorrono per cassazione con dieci motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la censura relativa alla pretesa notorietà dei marchi. Il motivo è inammissibile: la Corte di appello ha espressamente precisato che tale affermazione non era rilevante ai fini della tutela, poiché la sussistenza dei presupposti dell’art. 20, lett. b), c.p.i. era già dimostrata da altre considerazioni. L’affermazione integra dunque un obiter dictum, estraneo alla ratio decidendi.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 20, lett. b), c.p.i. e alla presunta errata configurazione di una famiglia di marchi, la Corte rileva che la censura si risolve in una critica all’apprezzamento di confondibilità, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità per violazione di legge, richiamando Cass. n. 39764 del 2021, Cass. n. 6382 del 2017 e Cass. n. 4405 del 2006.

Nel merito, la Corte enuncia il criterio di valutazione del marchio complesso: l’esame va condotto sui segni considerati ciascuno nel suo insieme, ma l’impressione complessiva può essere influenzata da una componente dominante, alla quale può essere affidata la valutazione di somiglianza quando le altre risultino trascurabili. Gli elementi denominativi, pur di regola più distintivi, non lo sono necessariamente: l’elemento figurativo può assumere posizione equivalente per forma, dimensioni, colore o collocazione. Il giudice deve esaminare le qualità intrinseche e le rispettive posizioni delle componenti per identificare quella dominante, secondo la giurisprudenza unionale e nazionale richiamata, tra cui Cass. n. 22034 del 2023 e Cass. n. 2305 del 2025. La Corte di appello si è attenuta a tale criterio, rilevando che il bassotto evocava immediatamente, per dimensioni, proporzioni e posizione di profilo, il simbolo dei prodotti dell’appellata.

Sul versante risarcitorio, la Corte conferma che la contestazione della valutazione probatoria e della liquidazione del danno attiene ad accertamenti riservati al giudice di merito. L’ordine di pubblicazione ex art. 126, primo comma, c.p.i. costituisce misura discrezionale, autonoma sanzione non collegata all’accertamento del danno, non sindacabile in legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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