Termine per rispondere ai rilievi dell’Ufficio brevetti è perentorio (Cass. civ. Sez. I n. 14094 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine assegnato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per rispondere ai rilievi formulati in sede di esame della domanda ha natura perentoria, pur in assenza di espressa qualificazione normativa. La perentorietà discende dallo scopo e dalla funzione del termine: l’art. 173, quarto comma, cod. proc. ind. ricollega alla mancata risposta la reiezione della domanda, con definitiva perdita del potere procedimentale. La relativa durata è rimessa alla discrezionalità dell’Ufficio, ma non può essere inferiore a due mesi dalla ricezione della comunicazione. La restitutio in integrum di cui all’art. 193 cod. proc. ind. non può fondarsi sul generico richiamo a problemi informatici, privo di riscontro documentale. Le questioni non trattate nella sentenza impugnata non possono essere proposte per la prima volta in sede di legittimità.

Il Fatto

Una società propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che aveva respinto il ricorso contro il rifiuto della domanda di brevetto per invenzione.

Un primo provvedimento di rifiuto, fondato sulla mancanza di novità e di altezza inventiva rilevata sulla base del Rapporto di Ricerca e dell’esaminatore dell’EPO, era stato annullato in autotutela perché erroneamente inviato a soggetto diverso dal domiciliatario eletto. Era seguito un nuovo provvedimento di rifiuto, correttamente indirizzato. La Commissione aveva disatteso il ricorso, escludendo che l’annullamento del primo atto riaprisse il termine endoprocedimentale per la replica al Rapporto di Ricerca, già assegnato e decorso inutilmente. Il Ministero intimato non ha spiegato difese.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 173 e 193 cod. proc. ind. e dell’art. 152 cod. proc. civ., sostenendo la natura ordinatoria del termine per replicare ai rilievi e lamentando la mancata concessione della restitutio in integrum per un errore tecnico-informatico occorso alla casella di posta elettronica.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 173, primo comma, cod. proc. ind. prevede che i rilievi siano comunicati all’interessato con assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla ricezione. Il quarto comma stabilisce che, decorso il termine senza risposta, la domanda è respinta con provvedimento notificato con raccomandata con avviso di ricevimento. Dal combinato disposto delle due norme si evince che il termine, la cui durata è rimessa al potere discrezionale dell’Ufficio ma non può essere inferiore a due mesi, ha natura perentoria.

Il Collegio richiama il criterio generale: accanto ai termini espressamente dichiarati perentori dalla legge ve ne sono altri il cui carattere discende dalla loro intrinseca conformazione. La perentorietà sussiste tutte le volte in cui il termine, per lo scopo perseguito e per le funzioni assolte, deve essere rigorosamente osservato (Cass. n. 21468 del 2013, Cass. n. 4506 del 2007, Cass. n. 2787 del 2006, Cass. n. 1064 del 2005). Nel caso concreto, l’effetto di reiezione della domanda conseguente alla mancata risposta evidenzia a fortiori la perdita definitiva del potere procedimentale.

Quanto alla restitutio in integrum, la doglianza non si confronta con la decisione impugnata, che ha escluso la sufficienza del generico e non documentato richiamo a problemi informatici. La censura si risolve in una critica alla valutazione riservata alla Commissione, non sindacabile in sede di legittimità per violazione di legge.

Il secondo motivo è inammissibile. La questione non risulta trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non ha allegato l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, onere necessario per verificare l’ammissibilità della censura sotto il profilo dell’assenza di novità (Cass. n. 20694 del 2018, Cass. n. 15430 del 2018, Cass. n. 23675 del 2013). Non sono prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni estranee al tema del decidere dei gradi di merito, né rilevabili d’ufficio (Cass. n. 25319 del 2017, Cass. n. 4787 del 2012). Il ricorso è rigettato e nulla si dispone sulle spese in assenza di valida attività difensiva della parte vittoriosa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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