Medici convenzionati: no al congedo straordinario retribuito per assistere il figlio disabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23641 del 21.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il congedo straordinario retribuito previsto dall’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e non può essere esteso ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Il rapporto dei medici in regime di convenzione ex art. 48 legge n. 833/1978 è di natura libero-professionale e parasubordinata, privo del vincolo della subordinazione, e non tollera l’estensione analogica degli istituti propri del pubblico impiego. La diversità ontologica tra lavoro parasubordinato e lavoro subordinato giustifica, alla luce della Carta costituzionale, un differenziato grado di tutela, senza che ciò integri discriminazione. Rientra nella discrezionalità del legislatore, anche in ragione delle esigenze finanziarie connesse alla copertura previdenziale, differenziare la regolamentazione dei rapporti. Il difetto di un diritto configurato non consente di imporre all’ente di previdenza del professionista onerose coperture contributive.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di un incarico di specialista ambulatoriale presso un’azienda sanitaria locale, con rapporto convenzionale disciplinato dall’Accordo Collettivo Nazionale per i medici ambulatoriali. Avendo un figlio affetto dalla nascita da un disturbo generalizzato dello sviluppo, ha chiesto all’azienda di fruire del congedo straordinario retribuito per poterne affiancare il percorso scolastico.

L’azienda ha respinto la richiesta, ritenendo che per espressa previsione normativa l’istituto competa ai soli dipendenti di datori pubblici o privati e non ai medici convenzionati. Il Tribunale ha respinto il ricorso della professionista; la Corte d’appello ha confermato, sottolineando la diversità del rapporto convenzionale rispetto al pubblico impiego e l’impossibilità di applicazione analogica. La ricorrente, in proprio e quale genitore e tutore del figlio, ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dall’analisi del quadro normativo. L’art. 2, lett. e), d.lgs. n. 151/2001 definisce “lavoratore” il dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori e il socio lavoratore di cooperative; l’art. 4, comma 2, legge n. 53/2000 si riferisce ai dipendenti di datori pubblici o privati. La Corte costituzionale n. 203 del 2013, pur dichiarando illegittimo l’art. 42, comma 5, per la limitazione soggettiva del novero dei beneficiari, si è mossa sempre all’interno dell’ambito oggettivo del lavoro subordinato.

Il collegio richiama il principio consolidato secondo cui il rapporto dei medici convenzionati con le aziende sanitarie configura un rapporto privatistico di lavoro autonomo-professionale con i connotati della parasubordinazione, estraneo al pubblico impiego. Da qui l’inapplicabilità delle disposizioni che presuppongono la natura subordinata del rapporto. Le Sezioni Unite n. 22207 del 2022 hanno ribadito che il difetto del vincolo della subordinazione distingue tali rapporti da quelli di pubblico impiego, con una regolamentazione affidata alla disciplina collettiva.

Neppure il diritto dell’Unione offre argomenti utili alla ricorrente. La nozione comunitaria di lavoratore presuppone un vincolo di subordinazione e la direttiva 99/70/CE richiede un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge o dai contratti collettivi, non riconducibile alla parasubordinazione del medico convenzionato. La direttiva 2000/78/CE non rappresenta uno strumento di politica sociale riferito solo alla parte debole del rapporto, ma strumento antidiscriminatorio, con diverso referente.

La Corte osserva infine che l’ACN prevede già, per i medici convenzionati, la fruizione dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 e la sospensione parziale dell’attività con sostituzione part-time per l’assistenza a familiari conviventi inabili: non vi è, quindi, totale assenza di tutela. La natura sostitutiva dell’indennità e la prevista contribuzione figurativa confermano che il congedo de quo è ricollegato a un rapporto subordinato, estraneo ai medici convenzionati.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione integrale delle spese per la novità e complessità della questione. Il rigetto costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

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