Continuazione in executio: verifica del disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 35566 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, a norma dell’art. 671 cod. proc. pen., esige una verifica approfondita non solo della sussistenza di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso, ma anche del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare taluno degli indici sintomatici, ove i reati successivi risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. Il giudice dell’esecuzione motiva adeguatamente quando esclude l’identità del disegno criminoso rilevando che i reati esprimono una generale propensione alla devianza anziché una deliberazione preventiva e unitaria. Su tali basi il ricorso che si limiti a riproporre gli indici già disattesi è generico e va dichiarato inammissibile.
Il Fatto
Il difensore del condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui, in data 7 aprile 2026, il G.i.p. del Tribunale di Ivrea, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione a reati giudicati con tre sentenze di condanna irrevocabili.
Il giudice dell’esecuzione aveva respinto la richiesta rilevando una parziale disomogeneità dei reati e, quanto a quelli omogenei — le rapine —, la loro commissione in tempi e luoghi diversi con modalità dissimili. Quanto alla tossicodipendenza del condannato, invocata come fattore unificante, aveva osservato che la finalità di profitto economico costituisce il movente di tutti i reati contro il patrimonio e non vale, in particolare, come sintomo dell’identità del disegno criminoso funzionale alla tossicodipendenza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta la questione dei criteri di accertamento della continuazione quando essa venga dedotta in fase esecutiva. Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso è generico, perché si limita a riproporre gli indici sintomatici della continuazione già disattesi dal giudice dell’esecuzione con motivazione adeguata.
Il giudice dell’esecuzione, secondo la Corte, ha fatto buon governo del principio per cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di una verifica approfondita non solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anche del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01, dalle quali emerge che non è sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
Sotto questo profilo, il ricorso non arriva a inficiare la ragionevole conclusione dell’ordinanza impugnata, secondo cui i reati commessi sono espressione di una generale propensione alla devianza piuttosto che di una specifica deliberazione preventiva e unitaria. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile.
Da ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone infine che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Nota della Redazione
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